Indice
riferimenti normativi: art. 1117 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9231 del 29/08/1991
1. La vicenda
Un condominio citava in giudizio il Comune, in persona del Sindaco p.t. sostenendo che, la progressiva crescita di un esemplare di Pinus Pinea (cioè di pino domestico) di notevoli dimensioni, posto sul marciapiede condominiale a distanza ravvicinata rispetto alla proprietà condominiale, aveva determinato la rottura della pavimentazione antistante al cancello di ingresso del palazzo e prodotto danni alle tubature del gas poste in zona prospiciente. Di conseguenza i condomini chiedevano l’accertamento della responsabilità esclusiva del Comune capitolino nella causazione dei danni e la condanna al pagamento di una somma per l’esecuzione dei lavori di ripristino, oltre al risarcimento degli oneri fronteggiati per gli interventi periodici eseguiti nel tentativo di porre in sicurezza l’area interessata dai danneggiamenti. Il condominio faceva presente che per effetto del rinsecchimento dell’albero era diventato urgente procedere al suo abbattimento onde evitare il rischio di crollo. Tuttavia l’amministrazione comunale, sino a quel punto inerte, si era determinata a tranciare l’albero (per evitare i danni arrecati dalle infiltrazioni ed il pericolo di crollo) solo a seguito del verificarsi di una perdita idrica di considerevole portata sul tratto di strada antistante il cancello di ingresso del caseggiato. Il Comune – che si costituiva in giudizio – riteneva infondata la domanda del condominio in quanto priva di supporto probatorio in ordine al danno reclamato.
2. La questione
Se un albero “pubblico danneggia beni condominiali quale prova liberatoria deve offrire il Comune per andare esente da responsabilità?
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3. La soluzione
Il Tribunale ha dato torto al Comune. All’esito della documentazione acquista agli atti (una consulenza tecnica d’ufficio, svolta nell’ambito di un giudizio distinto) è emersa la presenza dei danni lamentati dal condominio, nonché la riconducibilità di essi alle radici di un pino posto a distanza ravvicinata (circa cm.15) dallo spigolo di recinzione di confine tra la proprietà condominiale e il marciapiede pubblico. Del resto – come ha rilevato la Ctu – le radici si sono sviluppate orizzontalmente rispetto al tronco, causando il danneggiamento della struttura fondale della pavimentazione in marmo dell’ingresso del condominio e il danneggiamento della struttura del marciapiede, quasi completamente occupato dal diametro del tronco. In conclusione, il Tribunale capitolino ha condannato il Comune a risarcire i danni in favore del condominio.
4. Le riflessioni conclusive
Per comprendere la decisione del Tribunale di Roma bisogna considerare che, in linea generale, la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall’art. 2051 c.c. si fonda su due elementi: 1) l’esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l’effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all’intrinseco dinamismo della stessa o all’interferenza di agenti esterni su di essa; 2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l’applicazione della predetta norma. Di conseguenza, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato. Nel caso esaminato il Comune non ha fornito la prova liberatoria data dal caso fortuito quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c. È risultato evidente invece come l’Autorità Comunale abbia colpevolmente omesso la potatura ed il monitoraggio della situazione degli alberi (compreso quello oggetto di causa) che fanno parte dell’alberatura stradale.
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