Configurazione ipotesi di mobbing: cos’è necessario?

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Affinché si configuri il mobbing, non basta che il datore ponga in essere una pluralità di condotte illegittime nei confronti del lavoratore

“Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”.

     Indice

  1. La vicenda
  2. La censura
  3. La pronuncia della Suprema Corte

1. La vicenda

Tizio, dipendente del comune Alfa, aveva subito da parte dell’ente un grave demansionamento, nonché una serie di atti discriminatori, e si era trovato ad essere inattivo sul lavoro.

Il comportamento della P.A. era dovuto al fatto che era stato rinviato a giudizio con l’accusa di concussione, reato dal quale era stato assolto.

Tizio presentava ricorso al Tribunale e, sul presupposto di essere stato vittima di mobbing, domandava al giudice di prime cure la condanna del comune Alfa a risarcire i danni a lui causati, sub specie di danno biologico, esistenziale e morale.

Il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, condannando il comune a risarcire il danno alla salute inflitto al ricorrente.

Il comune Alfa proponeva appello che veniva, però, rigettato dalla Corte distrettuale.


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2. La censura

A questo punto, il comune Alfa si rivolgeva alla Suprema Corte, deducendo, in particolare, la violazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c., in quanto la Corte territoriale, secondo parte ricorrente, aveva errato nell’affermare l’esistenza di una condotta riconducibile al mobbing, anche considerata l’assenza di prova di un intento persecutorio.

3. La pronuncia della Suprema Corte

La Cassazione dava torto al comune Alfa affermando che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”.

Più nello specifico, secondo gli Ermellini, affinché si configuri la fattispecie in questione sono necessari i presupposti che seguono:

  • una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in maniera miratamente sistematica e prolungata nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  • l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  • il nesso eziologico fra le predette condotte e il pregiudizio patito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  • l’elemento soggettivo, vale a dire l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Altresì, i giudici di legittimità evidenziavano che i giudici del gravame, nel caso esaminato, avevano accertato la presenza di tutti i predetti requisiti.

Pertanto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere le spese di lite.

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Il presente testo, con materiale online tra cui formuario e giurisprudenza, è strumento operativo sia per i professionisti che per chiunque si trovi ad affrontare le problematiche connesse al fenomeno del mobbing. Si analizza l’argomento sotto due aspetti: uno giuridico e l’altro medico. Da un punto di vista giuridico si prende in considerazione il fenomeno in esame sia sotto il profilo sostanziale che processuale, indicando nel dettaglio i singoli comportamenti mobbizzanti, le responsabilità e le possibili tutele (giuridiche ed extragiuridiche) da attivare. La dignità della persona umana e il rispetto nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituiscono un punto qualificante della convivenza civile e, al contempo, una misura incentivante per una maggiore produzione lavora- tiva. Infatti, un ambiente di lavoro, dove siano bandite forme di violenza morale nei confronti dei lavoratori costituisce un punto essenziale anche per la migliore produttività aziendale. Invece, da un punto di vista medico, si analizza, in primis, il ruolo svolto dallo stress, sia acuto sia cronico, nell’innescare cambiamenti nella fisiologia dell’intestino e nella salute mentale e, in secondo luo- go, si presentano le principali metodiche utilizzate per rilevare una situazione di stress da lavoro correlato, attraverso l’impatto che quest’ultimo ha sulla salute psico-fisica del lavoratore.  Nicola Botta, laureato in Pedagogia, in Psicologia clinica, in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psicoterapia Cognitiva e Psiconeuroimmunologia. Dal 1983 ad oggi lavora come Psicologo Clinico presso l’Asl di Salerno. È stato docente di Psicologia del Lavoro dal 2006 al 2011 presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Attualmente, è docente di Psiconeuroimmunologia presso l’Open Academy of Medecine, a Venezia. Dal 1999 è responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’UOSM DS 67, dell’Asl di Salerno. Dal 2000 si occupa di mobbing come coordinatore del gruppo di lavoro presso la stessa Asl. Autore di numerosi libri e scritti in materia del mobbing. Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza ed assicurazioni sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo; Docente/formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 5 marzo 2013; Docente in vari Corsi di formazione e di master; Membro dei collegi dei probiviri della Cisl Regione Campania; Componente esterno della Commissione Lavoro e della Commis- sione Rapporti Internazionali UE del CNF; Consigliera di Parità della Provincia di Benevento. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche telematiche.  

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Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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