Indice
1. Il caso di specie
Uno stagista, una volta ultimato il proprio regolare periodo di tirocinio presso un’azienda, chiedeva un colloquio in modo che potesse venir presa in considerazione la propria candidatura per l’assunzione, essendo venuto a conoscenza di un’altra tirocinante che aveva giovato del trattamento in scrutinio.
La società non accoglieva la candidatura del tirocinante e, nel mentre, provvedeva all’indizione di un bando di concorso per l’assunzione di 201 unità. Il predetto bando era ritenuto dallo stagista illegittimo in quanto violava il proprio diritto di precedenza al posto di lavoro. Sebbene le istanze dello stagista ricorrente, ad un primo sguardo, non palesava l’emersione degli indici tipici necessari per la configurazione del rapporto di subordinazione. Essi consistono nel: a) assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; b) l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; c) il vincolo di orario e la forma della retribuzione.
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2. La statuizione espressa dalla Cassazione
Secondo gli Ermellini il rapporto di formazione-stage in capo al ricorrente ha la finalità di fare conseguire allo stesso una concreta formazione che, di fatto, è avvenuta – anche nel rispetto del limite massimo di 12 mesi di durata -. Ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, nessuno degli elementi tipici integranti il rapporto di subordinazione (quali ad esempio orario di lavoro fisso e continuativo, retribuzione fissa mensile, continuità della prestazione, vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, inserimento nell’organizzazione aziendale) è stato rilevato nella fattispecie in scrutinio e il ricorrente (onerato della prova di dimostrare di tali indici) non li ha comprovati.
Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
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