(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 423)
1. La questione
Il Tribunale di Ancona, investito del giudizio nei confronti di una persona imputata del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione del bene alla pubblica fede, escludeva la sussistenza delle due circostanze aggravanti, sollevando l’imputata, perché non punibile, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 131-bis, 625, primo comma, n. 2) e 7), cod. pen., in quanto, a suo avviso, erano state erroneamente escluse l’aggravante della violenza sulle cose, avendo l’imputata volutamente staccato le placche antitaccheggio della merce, e quella della violenza sulle cose, essendo superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso summenzionato era accolto, seppure in parte, per i seguenti motivi.
In particolare, gli Ermellini prendevano come la stessa sentenza impugnata avesse dato atto che l’imputata aveva nascosto la merce sottratta nel proprio zaino dopo aver asportato le placche antitaccheggio e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, come nel caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017).
Invece, ad avviso del Supremo Consesso, a diverse conclusioni si doveva pervenire con riferimento alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede dal momento che, se è vero che i dispositivi di rilevazione acustica consentono di individuare la merce occultata al varco, ma non assicurano la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede, ciò non vuoi dire, come sosteneva il ricorrente, che sia superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato o meno di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo atteso che la tesi del pubblico ministero ricorrente, sempre secondo la Suprema Corte, collideva con il principio di diritto in forza del quale, in tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021), vale a dire delle condizioni di cui la sentenza impugnata aveva registrato la mancata prova dell’insussistenza, offrendo così alla statuizione una ratio decidendi non inficiata dalla censura proposta con il ricorso.
Pertanto, la sentenza impugnata era annullata limitatamente all’esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio al Tribunale di Ancona, mentre nel resto il ricorso veniva rigettato.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che termini siano configurabili alcune delle aggravanti prevedute dall’art. 625 cod. pen. in materia di furto.
Difatti, se per quanto concerne la circostanza aggravante della violenza sulle cose, è precisato, nella pronuncia qui in commento, che, ai fini della configurabilità di siffatto elemento accidentale, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, come nel caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita, per quanto invece riguarda l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, si postula che essa va esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento.
Tale provvedimento può essere preso quindi nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di queste aggravanti speciali.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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