- Il fatto
- Esclusa la nullità parziale delle fideiussioni specifiche
- L’usurarietà va provata da chi la eccepisce: la ctu non è un mezzo istruttorio
- Nel mutuo non può sussistere usurarietà sopravvenuta, ma solo originaria senza sommatoria alcuna dei tassi pattizi
- Ai fini del superamento del limite di finanziabilità deve essere considerato non il valore di mercato dell’immobile, ma quello ipotecario. Il superamento non è vizio di nullità
1. Il fatto
Il Tribunale di Piacenza, in data 22.9.2022 ha emesso la sentenza n. 491, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dai fideiussori della società mutuataria che eccepivano:
- a) la nullità dei contratti di fidejussione oggetto di causa per contrarietà agli artt. 1418, 1343, 1346 c.c. e all’art. 2, co. 2, lett. a) L. 287/199; l’invalidità delle clausole di cui agli artt. 7 e 9 delle condizioni del contratto di fideiussione del 20.12.2010 e dell’art.5, ult. co. del contratto di fideiussione del 31.10.2014 per contrarietà agli artt. 1418, 1343, 1346 c.c. e all’art. 2, co. 2, lett. a) L. 287/1990, nonché agli artt. 33 e 36 cod. cons., con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.
- c) la nullità del contratto di mutuo fondiario n. 51/600438 per superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile, ex artt. 1418 c.c., 38 TUB
- d) l’usurarietà ex art. 644 c.p. ed ex art. 1815, co. 2 c.c..
La Banca, difesa congiuntamente dallo Avv. Angelo Bertoncini e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
2. Esclusa la nullità parziale delle fideiussioni specifiche
Il Magistrato piacentino ha ritenuto dover escludere la nullità parziale per un contratto di fideiussione specifica che, riferendosi ad un rapporto specificamente individuato, non rientra nella fattispecie analizzata dalla Banca d’Italia, poi ritenuta parzialmente nulla da taluna giurisprudenza.
Il Magistrato ha precisato, inoltre, che l’eccezione di nullità è inaccoglibile dal momento che non è provata la qualità di consumatori dei fideiussori in relazione alla violazione della normativa antitrust, ribadendo quanto la Banca aveva eccepito: l’Amministratore unico ed il socio di una società commerciale non rivestono la qualifica di consumatori.
La sentenza, ha così riconosciuto la validità del contratto di fideiussione specifica.
Potrebbero interessarti anche
- Contratto monofirma, usurarietà e inefficacia della fideiussione
- Nullità dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari
- Tassi corrispettivi e moratori: l’interpretazione della sent. 350/2013 c.cass.
3. L’usurarietà va provata da chi la eccepisce: la ctu non è un mezzo istruttorio
Il Magistrato emiliano è stato lapidario nel dichiarare che non basta contestare l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ma chi ne eccepisce l’esistenza, deve provare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, producendo anche i decreti e delle rilevazioni della Banca d’Italia.
Fa di più il Tribunale, ribadendo che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio e non può essere volta a sopperire l’onere probatorio a cui le parti sono tenute.
4. Nel mutuo non può sussistere usurarietà sopravvenuta, ma solo originaria senza sommatoria alcuna dei tassi pattizi
La sentenza in commento, facendo proprie le costanti linee giurisprudenziali di legittimità, (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), ha precisato che in un contratto di mutuo “viene in rilievo” solo l’usura pattizia, relativa cioè al tasso pattuito all’origine, e non l’usura sopravvenuta. Conseguentemente è stato precisato che la verifica dell’usurarietà deve essere esperita solo per i tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo, tenendo ben presente che il tasso corrispettivo e moratorio non devono essere sommati tra di loro.
5. Ai fini del superamento del limite di finanziabilità deve essere considerato non il valore di mercato dell’immobile, ma quello ipotecario. Il superamento non è vizio di nullità
Il Magistrato emiliano ha puntualizzato che il valore di finanziabilità di un immobile ex art. 38 Tub, non è né il valore di mercato dello stesso, né il prezzo di vendita indicato dalle parti, bensì il valore determinato dal perito derivante da un “prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso”.
La sentenza, infine ribadisce che l’eventuale violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub, non determina un vizio di nullità del contratto, dal momento che non resterebbe precluso di poter chiedere la conversione in un mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c.
Volume consigliato
Come difendere il contraente debole nel contenzioso bancario
Questa nuovissima Opera è un’analisi operativa degli aspetti sostanziali e processuali della disciplina bancaria, alla luce della più recente giurisprudenza e delle ultime novità del settore sulla polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, il trattamento dell’usura sopravvenuta e la tutela della concorrenza e nullità contrattuale. Strumento indispensabile per il Professionista che deve affrontare le questioni più controverse, il testo esamina le fattispecie più comuni quali l’usura e l’anatocismo e quelle meno note ma di significativa importanza, in particolare i contratti di cessione del quinto, le clausole di chargeback, il prestito vitalizio ipotecario e il pegno mobiliare non possessorio.Il volume fornisce all’operatore del diritto, nella seconda e terza parte della trattazione, gli strumenti normativi ed operativi per una gestione efficace della controversia e per impostare la migliore strategia per la tutela del contraente debole in sede di giudizio, a partire dall’analisi del diritto bancario e diritto processuale bancario. Arricchisce la trattazione, l’accesso gratuito per 30 giorni alla piattaforma Diritto e Contenzioso Bancario DCB, il più innovativo strumento professionale per quanti operano in ambito bancario, una banca dati con news, pubblicazioni, normativa e giurisprudenza, che supporta il Professionista nella consultazione dei documenti e suggerisce i materiali collegati.Andrea Agnese, Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa.
Andrea Agnese | 2018 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento