1. Le fonti
Già la Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), nel suo intento riformatore, prevedeva una disposizione “programmatica” e cioè, all’art. 81, co. 4 del Codice, che “ presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante”.
Finalmente, con delibera n. 464 del 27 luglio 2022 l’ANAC ha provveduto a modificare e, per un certo verso, integrare il sistema di acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi tramite l’adozione del nuovo sistema denominato fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito anche “FVOE”).
Il sistema, presso la Banca Dati ANAC, è attivo a partire da martedì 25 ottobre 2022, e consentirà alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Da metà novembre, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell’Autorità, l’uso del FVOE è obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.
2. Le Novità
Operativamente cosa cambia? L’ANAC riassume in tre punti le principali novità previste dal FVOE:
- la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
- il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
- verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
I dati che le Stazioni Appaltante avranno a disposizione sono essenzialmente quelli già previsti dal precedente sistema AvcPass, e cioè:
- la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
- il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
Sembra una novità l’inserimento della comunicazione Antimafia tra i documenti che possono essere richiesti mediante FVOE; ad oggi poteva essere richiesto soltanto mediante Banca Dati Nazionali Antimafia (BDNA)
La dichiarazione del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riassume bene le novità previste: “Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione”
3. Le Modalità Operative
Il Fascicolo quindi consente la verifica, alle stazioni appaltanti, del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 da parte degli operatori economici mediante un sistema di interoperabilità con gli altri Enti Certificatori: tutti i certificati confluiscono nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall’art. 81 del Codice.
Gli operatori economici possono inserire i documenti dimostranti i requisiti di idoneità pofessionale (del caso), capacità economica e capacità tecnica mediante il caricamento degli stessi documenti sulla piattaforma FVOE; in questo caso l’FVOE viene usato come un “cloud” dove condividere informazioni e documenti tra Operatore Economico e Stazione Appaltante.
La vera novità è nel riuso dei il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi e nel riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure.
Le modalità sono senz’altro molto simili a quella del precedente AvcPASS, e cioè:
- la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
- in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
- in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.
A conclusione si può dire che il nuova sistema FVOE si inserisce nell’ambito di una continuità con l’AvcPass, modificando in minima parte l’impianto ed i processi già previsti e al quale tutti gli attori coinvolti del settore erano abituati, migliorando il sistema già in essere su diverse tematiche, ben lungi (sulla carta) dall’essere la “riforma” necessaria per gli appalti pubblici: vedremo all’attuazione se lo strumento avrà la spinta innovativa necessaria per snellire i procedimenti di gara.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento