Indice
riferimenti normativi: art. 1129 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Napoli, Sentenza n. 2177 del 15/06/2022
1. La vicenda
Un condominio citava in giudizio l’ex amministratore per contestare le somme da lui richieste e per il risarcimento danni per scorretta gestione del mandato. In particolare i condomini facevano presente che il convenuto era stato amministratore per diversi anni ed era stato nominato con ultima delibera il 10.10.2016 (nella quale era stato stabilito il compenso per l’esercizio 2016/2017). Successivamente però il mandato non era stato confermato, sicché doveva intendersi scaduto il 10.10.2017.
L’attività dell’amministratore, però, proseguiva fino al 12.3.2018, data in cui l’assemblea, stante la non soddisfacente gestione del convenuto lo aveva sostituto con altro professionista; quest’ultimo, dopo aver ricevuto il rendiconto di gestione al 31.3.2018, riteneva vi fossero diverse irregolarità.
Alla luce di quanto sopra il condominio, sulla base del comma 10 dell’art. 1129 c.c., deduceva come in mancanza di nomina successiva al 10.10.2016 il convenuto avrebbe potuto eseguire solo le attività urgenti senza diritto ad ulteriori compensi con la conseguenza che le somme pretese, relative al periodo compreso tra l’11.10.2017 e il 10.10.2018, non erano dovute perché inerenti attività svolte in regime di prorogatio. Indicava poi le differenze tra i debiti reali e quelli risultanti dal bilancio che confermavano la mala gestio dell’avversario e la conseguente richiesta di risarcimento danni.
L’ex amministratore si era rivolto al Giudice di pace della stessa città per richiedere il pagamento dei compensi ancora a debito del condominio e per il risarcimento del danno per la sua revoca senza giusta causa prima della scadenza del mandato. Le due cause venivano riunite e definite con sentenza del Tribunale.
2. La questione
È previsto un compenso per l’attività dell’amministratore uscente tra la revoca e l’effettiva presa in carico della gestione da parte del nuovo amministratore?
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3. La soluzione
Il Tribunale ha chiarito che secondo la chiarissima lettera dell’articolo 1129 c.c. comma 8, la prorogatio invocata dal condominio che non dà diritto a compensi è quella limitata all’attività urgente ed indifferibile successiva alla cessazione dell’incarico (e dunque alle dimissioni o alla revoca), momento in cui l’amministratore è tenuto alla consegna della documentazione condominiale e alle attività urgenti. In considerazione di quanto sopra lo stesso Tribunale ha notato che la cessazione è avvenuta solo in data 12.3.2018, alla quale è seguito il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore. Secondo il Tribunale l’attività dell’amministratore uscente tra la revoca e l’effettiva presa in carico della gestione da parte del neonominato amministratore deve intendersi svolta con diritto al compenso. Pertanto, ad avviso dello stesso giudice, i condomini devono corrispondere al convenuto tutte le competenze secondo quanto originariamente approvato dall’assemblea per tutta l’attività svolta fino al 12.3.2018. Inoltre, posto che la revoca è avvenuta senza giusta causa, la collettività deve corrispondere anche il compenso pattuito per i mesi successivi fino alla data in cui sarebbe stata formalizzata la sua revoca coincidente con la scadenza dell’anno di gestione.
4. Le riflessioni conclusive
L’istituto della prorogatio imperii è stato “inventato” dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione della carica di un amministratore, senza che ci sia la repentina nomina di un nuovo amministratore da parte dell’assemblea. Lo scopo è quello di garantire la tutela della collettività condominiale che potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria. Naturalmente – come è stato precisato dalla sentenza in commento – l’amministratore pur revocato, continuando a seguire ordinariamente la gestione del condominio, deve essere retribuito fino alla sua effettiva sostituzione. Si ricorda che l’assemblea ex articolo 1129 c.c. può revocare il rapporto fiduciario sempre, anche prima della scadenza, ma trattandosi di un mandato oneroso all’amministratore va corrisposto il risarcimento danni ex articolo 1725 c.c., salvo che a fondamento della revoca vi sia stata una giusta causa indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. Quindi, all’amministratore revocato, spetta, in sede di cognizione ordinaria, la tutela risarcitoria (cioè la minore somma da liquidare in proporzione al tempo di effettiva esecuzione del mandato), nonché il risarcimento dei crediti ex artt. 1719 e 1720 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 19/03/2021, n. 7874).
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