Decreto Aiuti quater: le nuove misure di Welfare

Scarica PDF Stampa
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022, cosiddetto Decreto Aiuti quater, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, conferma l’entrata in vigore delle ulteriori misure stanziate dal Governo al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale aumento del costo della vita.

Ritenuta, infatti, la straordinaria necessità e l’urgenza di adottare misure ad hoc per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti, nonché interventi in materia di efficienza, sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale, oltre a disposizioni specifiche in materia di finanza pubblica, con il Decreto Aiuti quater sono state in parte prorogate alcune delle misure già previste nei precedenti provvedimenti ed in parte inserite interessanti novità a supporto delle famiglie.

Vediamo insieme le previsioni contenute nel Decreto Aiuti quater, con particolare riferimento alle misure di sostegno disposte per fronteggiare il caro bollette.

    Indice

  1. Imprese: possibilità di rateizzare le bollette
  2. Fringe benefit: estesa la soglia a 3.000 euro

1. Imprese: possibilità di rateizzare le bollette

Con l’art. 3 del Decreto Aiuti quater recante “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”, così come previsto al comma 1, le imprese con utenze collocate in Italia e ad esse intestate avranno la possibilità di rateizzare il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica, di elettricità e gas naturale, utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di utilizzo rispetto al periodo di riferimento 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

A tal fine, le imprese interessate potranno formulare apposita richiesta di rateizzazione (previste fino ad un massimo di 36 rate) ai propri fornitori, secondo modalità semplificate che saranno stabilite a breve con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. Fringe benefit: estesa la soglia a 3.000 euro

Sempre all’art. del 3 del Decreto Aiuti quater, recante “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”, sono contenute, al comma 10, le nuove disposizioni relative ai fringe benefit.

In particolare, con il testo del nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022 viene innalzato per l’anno in corso da 600,00 a 3.000 euro, il tetto per l’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit. Si tratta di una importante misura di welfare aziendale volta ad agevolare i lavoratori, che potranno vedersi rimborsare nel proprio stipendio dal datore di lavoro anche il costo delle utenze domestiche, acqua, luce e gas, fino all’importo massimo di euro 3.000.

Ricordiamo che già con il Decreto Legge n. 115/2022, cosiddetto Decreto Aiuti bis, era stata innalzata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit, passando da quella standard di euro 258,23 annui ad euro 600,00. Adesso, con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento, il limite per il 2022 viene eccezionalmente portato ad euro 3.000, consentendo quindi ai datori di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti, fino a questa soglia massima, l’eventuale rimborso di spese legate alle utenze domestiche.

Sulle modalità, le tipologie di spese, i destinatari e tutte le specifiche legate al provvedimento (rimborso utenze domestiche) era già intervenuta, agli inizi di novembre, l’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire i dovuti chiarimenti, tramite la Circolare 35/E recante “Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

>>>Leggi la circolare 35/E<<<

Come noto, i fringe benefit possono essere riconosciuti dal datore di lavoro come forma di retribuzione premiale, appunto benefit, con il vantaggio per il lavoratore che, fino a quella soglia, non è prevista alcuna tassazione ai fini IRPEF. A tal fine, sono regolati dall’articolo 51 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), per il quale la misura in oggetto viene pertanto ricompresa in via eccezionale “attesa la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale nonché per contrastare l’emergenza idrica”. Inoltre, per il datore di lavoro, si tratta di importi completamente deducibili dal reddito d’impresa e riconoscibili anche al singolo dipendente.

Sempre l’Agenzia delle Entrate, nel testo della Circolare 35/E del 4 novembre 2022, aveva già chiarito inoltre che la misura legata al rimborso delle utenze domestiche, limitatamente all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5111, al quale si somma. Di conseguenza, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 3.000, così come da nuova disposizione contenuta del Decreto Aiuti quater, per l’insieme degli altri beni e servizi.

Elisa Di Donfrancesco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento