>>>Leggi la Risposta n. 531/2022<<<
Indice
- Il quesito proposto all’Agenzia delle Entrate
- Il caso concreto
- Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate
1. Il quesito proposto all’Agenzia delle Entrate
Viene chiesto all’amministrazione finanziaria di chiarire se l’acquisto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione determini la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro versata quando era stata acquistata la casa coniugale unitamente all’altro coniuge. L’istante rappresenta, ulteriormente, che nell’anno corrente ha firmato l’accettazione di una proposta di vendita dell’ex casa coniugale e che, successivamente, ha acquistato un’altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, senza adoperare il credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo -, in detrazione dall’imposta dovuta per tale atto.
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2. Il caso concreto
Nel caso in commento, l’istante, in esecuzione degli accordi di separazione, ha comperato la quota appartenente al coniuge dell’abitazione coniugale, pari al 50%, comprata a suo tempo beneficiando dell’agevolazione prima casa.
La cessione è avvenuta in assenza dell’imposta di registro trattandosi di un atto inerente lo scioglimento del matrimonio di cui all’art. 19, della Legge 6 marzo 1987, n. 74 – Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio -. Il suddetto articolo di fatto dispone che: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
Nell’anno corrente, l’istante ha siglato l’accettazione di un’offerta di vendita dell’ex casa coniugale, senonché successivamente ha provveduto ad effettuare, nel termine di un anno, l’acquisto di un altro immobile, godendo, nuovamente, dei benefici della “prima casa”, senza usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’art. 7 (rubricato Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – in detrazione dall’imposta dovuta per tale atto in quanto per l’ultimo atto di acquisto della casa coniugale non è stata corrisposta alcuna imposta di registro in attuazione dell’ esenzione citata.
3. Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate la detrazione è salva: l’atto con cui è stata acquistata la quota del 50% in attuazione degli accordi di separazione non determina un acquisto di un nuovo immobile, dunque, l’istante perfeziona il diritto al credito d’imposta mediante l’acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nell’anno in corso. Ad ogni modo, l’istante è tenuto ad alienare, effettivamente, la ex casa coniugale entro un anno dalla stipulazione dell’acquisto del secondo immobile, per evitare di non perdere il beneficio fruibile per tale acquisto, condizione che determinerebbe, inoltre, di recuperare il credito d’imposta eventualmente utilizzato. Il bonus spetterà sino a concorrenza dell’imposta di registro corrisposta in merito al precedente acquisto agevolato, che, nel caso in scrutinio, è quella versata dall’istante per l’acquisto della casa coniugale unitamente all’altro coniuge.
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