Pagamento dei premi e accessori: aggiornamento del tasso di interesse

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Indice

 1. Quadro giuridico di riferimento

2. La decisione BCE

  • 8%interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 7,50%misura delle sanzioni civili.

3. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

4. Le sanzioni civili

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

5. La riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali

Avvocato Rosario Bello

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