Le innovazioni apportate al decreto c.d. anti-rave

Indice

2. Le modifiche apportate in materia di diritto penale

3. La disciplina transitoria inerente la riforma Cartabia

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “In deroga a quanto previsto dall’articolo  221,  comma  11,  del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77​del 2020, fino al 31 luglio 2021​, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo  415-bis,  comma  3,  del codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalità  stabilite nel medesimo provvedimento, anche in  deroga  alle  previsioni  del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalità   stabilite    dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.

  2. [2]

    Secondo cui: “Con uno o più decreti del Ministro della  giustizia,  saranno indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sarà  reso  possibile  il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”.

  3. [3]

    Alla stregua del quale: “Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”.

  4. [4]

    Secondo cui: “L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”.

  5. [5]

    Per il quale: “Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati”.

  6. [6]

    Ai sensi del quale: “all’articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole: «dell’ammenda» sono sostituite dalla seguente: «pecuniaria»”.

  7. [7]

    Secondo cui: “Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: (…) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»”.

  8. [8]

    Per cui: “Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze”.

  9. [9]

    Secondo il quale: “all’art.510 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento