1. Chi può beneficiare dell’assegno sociale?
- a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”);
- b) cittadini della Repubblica di San Marino;
- c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale
3. Le modalità applicative
4. Il sistema dei controlli
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