Tregua fiscale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Indice

1. La Circolare n. 2/E

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022,
  • sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti,
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,
  • su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
  • sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015,
  • sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
  • sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

2. Come regolarizzare le irregolarità formali

  • la prima entro il 31 marzo 2023,
  • la seconda entro il 31 marzo 2024.

3. Esempi

4. Il “ravvedimento operoso speciale”

  • un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge,
  • l’imposta,
  • gli interessi dovuti.
  • va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale,
  • devono essere rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.
  • “sostanziali” dichiarative,
  • sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.
  • le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973, e 54-bis del DPR n. 633/1972,
  • le violazioni formali.

5. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

6. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

7. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

  • sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
  • sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

8. Definizione agevolata delle controversie tributarie

Avv. Biarella Laura

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