Articolo 41-bis: facciamo chiarezza

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Indice

1. Genesi dell’istituto

  • Essa ha carattere particolare e non generale, dato che è attuabile solo in situazioni di emergenza;
  • Quando la rivolta o altra grave situazione di emergenza è risolvibile con i mezzi ordinari messi a disposizione dall’ordinamento, l’articolo non è applicabile in quanto difetterebbe il requisito della eccezionalità;
  • Il soggetto titolare del potere di applicazione della norma è il Governo, ovvero il Ministro di grazia e giustizia, e non l’ordine giudiziario;
  • La valutazione del Ministro di grazia e giustizia è discrezionale ma limitata: nel contenuto, dalla sospensione totale o parziale delle regole di trattamento dei reclusi. Nel fine, dal ripristino dell’ordine e della sicurezza nell’istituto penitenziario interessato. Nel tempo, dalle tempistiche strettamente necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della situazione emergenziale. Nella forma, dalla necessità della motivazione del provvedimento.

2. Le modifiche successive

  • l’articolo 19 del decreto-legge 306/1992 introdusse la possibilità di applicare l’articolo 41-bis anche per finalità preventive di ordine pubblico e sicurezza esterne al carcere.
  • la legge 279/2002 disciplinò puntualmente i termini temporali di adozione del provvedimento ministeriale e il regime di proroga del medesimo (art. 2 comma 2-bis), nonché il catalogo delle misure tassative a disposizione del Ministro (art. 2 comma 2-quater).
  • la legge 94/2009 infine estese il limite temporale di applicazione del decreto ministeriale, oltre a mutare il procedimento di visita ai detenuti sottoposti al regime di 41-bis.

3. Procedimento di revoca

4. Riflessioni conclusive

  • affidare la tutela giurisdizionale al solo Tribunale di sorveglianza di Roma appare perlomeno una forzatura del comma 1 dell’art. 25 Cost.;
  • ammettere la sola tutela giurisdizionale di legittimità e non di merito potrebbe sollevare dubbi con riferimento all’art. 3 Cost.;
  • l’equilibrio tra garanzia dell’ordine pubblico e compressione dei diritti fondamentali della persona la cui libertà personale risulta limitata, trova comunque un proprio bilanciamento interno dal combinato disposto degli artt. 13, 27 e 32 Cost. che non può essere in alcun modo valicato.

Francesco Gandolfi

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