Interpretazione dell’espressione “termine dell’udienza”

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Come deve essere interpretata l’espressione utilizzata nell’art. 38 cod. proc. pen. “termine dell’udienza”
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 38, co. 2)

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 8163 del 24-01-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile una dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice di Pace della medesima città.
In particolare, la Corte territoriale capitolina riteneva inammissibile la dichiarazione di ricusazione in quanto tardiva essendo stata proposta solo dopo l’udienza in cui la invocata causa di ricusazione era sorta.
La dichiarazione era stata inoltre ritenuta altresì irrituale in quanto non recante il timbro di deposito presso il giudice di pace in violazione della previsione di cui all’art. 38 terzo comma cod. proc. pen., a pena di inammissibilità.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli imputati che deduceva erronea applicazione di legge penale e carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alle norme che disciplinano la ricusazione, sostenendosi come la causa della dichiarazione di ricusazione fosse rinvenibile nel caso di specie anche nell’udienza successiva in riferimento alla mancata astensione del Giudice di pace invitato ad esimersi dalla celebrazione del procedimento atteso che, ad avviso dei ricorrenti, solo in quel momento si concretizzava la causa di ricusazione e decorrevano i termini per proporre nei tre giorni successivi alla Corte di Appello la dichiarazione di ricusazione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso summenzionato era ritenuto inammissibile.
In particolare, la Suprema Corte, dopo avere richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell’udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.” (S.U. n.36847 del 26/06/2014), evidenziava oltre tutto come sempre la giurisprudenza della Cassazione si sia poi pronunziata sulla interpretazione della espressione utilizzata nell’art. 38 cod. proc. pen. ” termine dell’udienza”, affermando che, in “tema di ricusazione, l’espressione “termine dell’udienza”, di cui all’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso.” (Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020).
Orbene gli Ermellini ritenevano come i principi suesposti fossero stati correttamente applicati nella ordinanza impugnata e, di conseguenza, come già enunciato poco prima, dichiaravano inammissibile il ricorso di cui sopra.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 38, co. 2, secondo periodo, cod. proc. pen. dispone che, se la causa di ricusazione “è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza”, la decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito cosa si debba intendere per “termine dell’udienza”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che tale termine, deve ritenersi di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere entro quale lasso temporale si possa procedere alla dichiarazione di ricusazione, ove si verifichi una situazione processuale di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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