La riforma Cartabia interviene sugli articoli 582-585 c.p.p.

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Tra i molteplici interventi effettuati dalla riforma Cartabia in materia di procedura penale, si registrano anche delle modificazioni delle norme procedurali che afferiscono le disposizioni generali inerenti le impugnazioni e, tra di esse, sono stati emendati gli articoli 582 e 585 cod. proc. pen. i quali, come è noto, regolano rispettivamente la presentazione dell’impugnazione e i termini per l’impugnazione.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono codeste modificazioni.

Indice

1. Le modifiche apportate all’art. 582 cod. proc. pen.


Per quanto concerne l’art. 582 cod. proc. pen., da un lato, l’art. 33, co. 1, lett. e), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 dispone che “1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis» ed è soppresso il secondo periodo; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.»”; dall’altro, l’art. 98, co. 1, lett. a), sempre di questo decreto legislativo prevede l’abrogazione del comma secondo della disposizione legislativa qui in commento.
Pertanto, per effetto di questi interventi legislativi, va prima di tutto fatto presente che, con la riformulazione, perlomeno in parte, del primo comma, è fissata, quale “regola generale, la presentazione dell’impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis c.p.p. nella cancelleria del giudice (inteso, come già chiarito, come luogo “digitale”)” (così: la relazione illustrativa), provvedendosi al contempo a eliminare, sempre in questo comma, “il riferimento alla presentazione dell’impugnazione «personalmente o a mezzo di incaricato»” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, rel. n. 2/2013 del 5 gennaio 2013, p. 13).
Pertanto, per “il difensore, s’impone il deposito dell’atto in forma telematica, mediante una sorta di normalizzazione del regime introdotto nel periodo dell’emergenza SARS-COVID-19, in modo da favorire la celerità della procedura per l’utente ma altresì riducendo i tempi di lavorazione dei file presso le cancellerie” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 164).
Pur tuttavia, per le parti private, stante quanto preveduto dal “nuovo” comma 1-bis, la modalità appena menzionata di deposito concorre con l’altra modalità di deposito ad essere riconosciuto, ossia di provvedere “personalmente (anche mediante incaricato) con la presentazione diretta dell’atto di impugnazione, in forma di documento analogico, nella cancelleria del giudice” (così: la relazione illustrativa).
“In altri termini, le parti private conservano l’opzione tra deposito telematico e presentazione diretta, a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le parti processuali” (così: la relazione illustrativa).
Infine, è stata disposta l’abrogazione del comma secondo di questo articolo che prevedeva quanto segue: “Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato”.
Allo stesso modo, sempre alla luce di quanto sancito dall’art. 98, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, è stato abrogato, questa volta in toto, la norma procedurale che regolava la spedizione dell’atto di impugnazione, vale a dire l’art. 583 cod. proc. pen., nei seguenti termini: “1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore”.
Pertanto, per effetto di tale riforma, oltre alla modifica dell’art. 582 cod. proc. pen. (secondo quanto sin qui esposto), sono state altresì “abrogate le previsioni di deposito presso un tribunale diverso e di invio dell’atto a mezzo del servizio postale, così modificando la precedente disciplina soppiantata dalle possibilità offerte dalle sopravvenute innovazioni tecnologiche” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 164).


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2. Le modifiche apportate all’art. 585 cod. proc. pen.


Per quanto concerne l’art. 585 cod. proc. pen., l’art. 3, co. 1, lett. f), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 statuisce che “all’articolo 585, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme previste dall’articolo 582»;”.
Di conseguenza, alla luce di siffatte modificazioni, da un lato, in “caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, (…) sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1”; cod. proc. pen.(così: la relazione illustrativa), dall’altro, è stato “eliminato il riferimento all’onere di depositare i motivi nuovi «nel numero di copie necessarie per tutte le parti»” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 13), essendo sufficiente che i motivi nuovi siano presentati nelle forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen..

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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