Obblighi informativi della banca in materia di trading online e prescrizione del diritto al risarcimento del danno a favore del cliente.
Riferimenti normativi: art. 2943 c.c. art. 1458 c.c., art. 2933 c.c., Reg. Consob n. 11522/2008 – Art. 43 Reg. Consob n. 16190/2007
Indice
1. La vicenda
A partire dal 2006 un investitore privato ha acquistato e rivenduto vari titoli e derivati attraverso il servizio di investimento online della Banca Popolare dell’Alto Adige – S.p.A. subendo notevoli perdite, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.
Parte degli ordini era avvenuta ancora quando l’intera materia era regolata dal Reg. Consob n. 11522/1998, stando al quale, a parere dell’investitore, ogni investimento doveva essere accompagnato da consulenza ed informativa specifica da parte dell’intermediario, mentre quelli a partire dal 02.11.2007, rientravano nelle previsioni del Reg. Consob n. 16190/2007, che escludeva la modalità “executive only” per i prodotti finanziari complessi.
Nonostante l’odierno attore fosse un cliente privato con conoscenze basilari di borsa e finanza tutte le operazioni avvenivano con una quasi totale assenza di informazioni da parte del gestore del servizio, che si trincerava dietro l’argomento che gli acquisti fossero stati effettuativi in autonomia dal cliente e respingeva ogni addebito.
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2. I presupposti giurisprudenziali
Sul punto non si riscontrano altri precedenti giurisprudenziali, se non la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 853/2020, oggetto del presente appello, che sostanzialmente aperto la strada sulla questione degli obblighi informativi in materia di trading online.
3. La decisione della Corte D’Appello
La Corte d’Appello bolzanina, che ha, assieme a quella del Tribunale di Bolzano, avuto un notevole riscontro a livello italiano, costringendo la maggior parte degli operatori di trading online a modificare le proprie piattaforme, ha sostanzialmente confermato che per quanto riguarda gli acquisti effettuati in data antecedente al novembre 2007, sotto il Reg. Consob n. 11522/1998, gli intermediari era obbligati ad effettuare consulenze e fornire ogni informativa anche per gli acquisti effettuati in proprio in modalità telematica, non essendo prevista diversa procedura dalla normativa in vigore. Tale differenziazione veniva, invece, introdotta dal Reg. n. 16190/2007, che introducendo la modalità di intermediazione finanziaria “executive only”, la escludeva per prodotti complessi e, sostanzialmente, ad alto rischio, per i quali la banca risultava obbligata a fornire idonea informativa al risparmiatore.
Interessante risulta poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla prescrizione dei diritti del risparmiatore che decorre dal momento in cui l’inadempimento ha determinato una percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore.
4. Massime
“L’inizio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale va pertanto correlato nell’interesse del danneggiato a farlo valere. Tale interesse non acquista consistenza nel momento in cui si verifica la violazione contrattuale in sé, vale a dire, nel caso per cui è processo, quando l’intermediario non ha adempiuto i suoi obblighi informativi. Il diritto risarcitorio assume consistenza successivamente, quando l’inadempimento ha determinato una percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore”
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Michele Patanè, Michele Anelli, Alessio Gioia | Maggioli Editore 2023
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