L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 236/2023, ha fornito dei chiarimenti in materia di bonus facciate con riferimento al riacquisto dei crediti ceduti da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB (Testo unico bancario) nonché sulla possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile nel computo dell’agevolazione (art.1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e art. 121, co. 1, lett. a), del dl 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i. Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria per i fruitori del credito d’imposta che scaturisce dallo sconto in fattura, è possibile procedere alla cessione dello stesso al soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il credito.
1. L’albo degli intermediari finanziari
L’albo degli intermediari finanziari è disciplinato dall’art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-). Testualmente la norma in commento dispone che: “1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.”
2. Il caso di specie
Nella vicenda in scrutinio, la società istante è operante nel settore inerente l’acquisto dei crediti d’imposta scaturenti dai cd “bonus edilizi”, dotandosi di una particolare disciplina interna e stipulando mediante adeguata intesa con altra società per dotare i clienti di apposito servizio di ausilio nella verifica e conseguenziale certificazione della documentazione in merito all’offerta inerente la cessione dei crediti d’imposta afferenti gli interventi Ecobonus/Sismabonus e per gli altri bonus fiscali connessi all’edilizia. In virtù di quanto esposto, la società voleva provvedere all’acquisto dei crediti d’imposta nella qualità di operatore bancario piuttosto che nella veste di committente.
L’istante chiedeva conferme in merito alla possibilità di beneficiare del “bonus facciate” in sconto in fattura, nella misura pari al 90%.
Secondo la società istante, la disposizione ha pertanto disposto per gli operatori bancari una circolazione dei di imposta, in virtù del proprio ufficio necessario per il finanziamento dei lavori di natura edilizia.
Ad avviso dell’Amministrazione delle Entrate, nel bonus facciate (così come nei bonus edilizi), chi beneficia del credito che scaturisce dalla procedura di sconto in fattura può dar luogo alla cessione del medesimo al soggetto che esperisce attività di natura creditizia.
In merito al quesito concernente la possibilità di altre società, che usufruiscono del credito di imposta scaturente dal procedimento di sconto in fattura, di procedere alla cessione del medesimo all’istante, poiché trattasi di soggetto esercente attività di natura creditizia che riacquisterebbe il credito data tale veste, in mancanza di apposito divieto per i cessionari banche e finanziari iscritti all’albo di riacquistare, in seno all’attività creditizia e finanziaria, i crediti nati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (n.q. di committenti), l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, sul piano interpretativo, la società possa rendersi cessionaria dei crediti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento