Modifica amministrazione beni sequestrati: giudice competente

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Modifica del regime di amministrazione dei beni sequestrati: chi è il giudice competente

Corte di Cassazione -sez. I pen.-sentenza n.11509 del 28-02-2023

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Indice

1. La questione


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma sollevava un conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali di una società a responsabilità limitata, sottoposti a sequestro preventivo con decreto emesso del GIP di Latina, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale, con nota declinatoria di competenza del GIP di Latina emessa nel 2019.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte – dopo avere premesso che, a mente dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115 (TU Spese di giustizia), «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede» e fatto presente che, per determinare quale sia il «magistrato che procede», in quanto «ha la disponibilità degli atti» nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione, occorre fare riferimento alle particolari condizioni che si verificano quando il procedimento è archiviato (Sez. U, n. 4535 del 18/04/2019), rilevandosi al contempo che la liquidazione riguarda il consulente tecnico del pubblico ministero (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013), trattandosi del sequestro di un compendio aziendale affidato all’amministrazione giudiziaria – osservava come, in quest’ultima ipotesi, apparisse all’uopo utile richiamare quella giurisprudenza di legittimità la quale, precorrendo lo sviluppo normativo che portato all’attuale versione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ha da tempo individuato nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo quello deputato alla gestione della procedura, indipendentemente dagli sviluppi processuali (Sez. 3, n. 35801 del 2/7/2010; sez. 3, n. 13041 del 28/02/2013; dopo la citata modifica, Sez. 2, n. 35810 del 29/5/2013; Sez. 5, n. 28336 del 7/5/2013; Sez. 5, n. 25118 dell’8/5/2012).
Ciò posto, si evidenziava oltre tutto come la legge 17 ottobre 2017, n. 161 abbia portato a compimento il processo di omologazione della gestione di beni sottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione, stabilendo espressamente che il giudice competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione deve essere individuato in quello che ha disposto il sequestro e che ha nominato l’amministratore giudiziario, trattandosi, in effetti, di una disciplina funzionale a ottimizzare le operazioni di gestione, talvolta estremamente complesse, di beni sottoposti a misura ablativa, concentrando le relative competenze in capo a un unico organo giudiziario, il quale, avendo cognizione diretta delle vicende che li hanno riguardati, è in grado di assumere, in una prospettiva di non dispersione delle conoscenze e in definitiva di migliore efficienza delle pratiche gestorie, le iniziative più efficaci per la tutela del patrimonio, in particolare quando vengano in rilievo beni aziendali.
Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, gli Ermellini giungevano a postulare che, in tema di sequestro preventivo, a seguito dell’introduzione, nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma 1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 56412 del 3/5/2018) fermo restando che, se la regola della fissità del giudice, da identificarsi in quello che ha emesso il provvedimento, resta confermata, alla luce della disciplina speciale introdotta dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. nel caso dello sviluppo processuale “verticale“, che riguarda il dibattimento e le impugnazioni, soffre una espressa deroga quando cambia la competenza territoriale, là dove torna a espandersi la regola generale di cui all’art. 168 TU Spese di giustizia, che stabilisce la competenza nel giudice che procede,
nel caso del trasferimento “orizzontale” della competenza, cioè non per gradi o fasi, ma in ragione della competenza per territorio sul procedimento penale cui accede il sequestro, deve aversi riguardo al giudice che procede, quale che sia quello che ha adottato la misura, poiché è colui che ha la gestione del compendio aziendale in sequestro, ciò in conformità alla ratio legis che espressamente intende accentrare gli atti di gestione e amministrazione presso il giudice competente.
Una volta individuato il giudice che procede in quello investito della trattazione del procedimento penale a seguito di trasmissione per competenza, per la Corte di legittimità, deve però farsi applicazione della disciplina speciale che, allo scopo di assicurare la fissità della gestione, stabilisce la competenza del giudice per le indagini preliminari.
Ebbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come la competenza andasse statuita in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, non essendoci alcun dubbio, a loro avviso, che il giudice, che procedeva alla gestione del compendio aziendale in sequestro, fosse per l’appunto quello di Roma, da individuarsi nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi precisato chi è il giudice competente nel caso di modica del regime di amministrazione dei beni sequestrati.
Difatti, dopo avere richiamato, condividendolo, quel principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, a seguito dell’introduzione, nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma 1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (tra l’altro non modificato dalla riforma Cartabia), competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento, la Cassazione precisa però che, se la regola della fissità del giudice, da identificarsi in quello che ha emesso il provvedimento, resta confermata, alla luce della disciplina speciale introdotta dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. nel caso dello sviluppo processuale “verticale“, che riguarda il dibattimento e le impugnazioni, soffre una espressa deroga quando cambia la competenza territoriale, là dove torna a espandersi la regola generale di cui all’art. 168 TU Spese di giustizia, che stabilisce la competenza nel giudice che procede, nel caso del trasferimento “orizzontale” della competenza, cioè non per gradi o fasi, ma in ragione della competenza per territorio sul procedimento penale cui accede il sequestro, deve aversi riguardo al giudice che procede, quale che sia quello che ha adottato la misura, poiché è colui che ha la gestione del compendio aziendale in sequestro, ciò in conformità alla ratio legis che espressamente intende accentrare gli atti di gestione e amministrazione presso il giudice competente, rilevandosi al contempo che, una volta individuato il giudice che procede in quello investito della trattazione del procedimento penale a seguito di trasmissione per competenza, però, per la Corte di legittimità, deve però farsi applicazione della disciplina speciale che, allo scopo di assicurare la fissità della gestione, stabilisce la competenza del giudice per le indagini preliminari.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare chi è il giudice competente nei suddetti casi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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