PA: precedenza assunzioni part-time a tempo indeterminato

PA: Assunzione di nuovi lavoratori a tempo pieno e determinato ed il diritto di precedenza dei lavori part-time a tempo indeterminato alla luce dell’art. 1 comma 580 Legge n. 234/2021

Indice

1. La questione

La Legge del 30/12/2021 n. 234 c.d. Legge Finanziaria (pubblicata nella G.U.n. 310/2021) prevede all’art. 1, comma 580, che i Comuni (di cui al comma 567 del medesimo articolo) possano, nel periodo 2022-2032 (e in deroga all’articolo 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. L 30 luglio 2010, n. 122), assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale per il  potenziamento  dell’attivita’  di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio.
Assunzioni che devono avvenire  nel rispetto di precisi principi di spesa e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570 e sino ad  una  spesa aggiuntiva  non  superiore  ad  una  percentuale,  individuata  negli accordi di cui al comma  572,  della  media  delle  entrate  correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate  al  netto del fondo crediti di dubbia esigibilita’ stanziato  nel  bilancio  di previsione.
Orbene, cosa accade nei comuni con presenza di lavoratori in regime part time e a tempo indeterminato?
Nei suddetti comuni occorre coordinare  l’art. 1, comma 580, della Legge n. 234/2021 con l’art. 3, comma 101, L.n.244/2007.
Quest’ultima norma prevede un (chiaro) diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale sulle c.d. nuove assunzioni: “[…] in caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta...”.
Norma conforme con l’art. 53, comma 14, del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018, come confermato dal vigente accordo CCNL Funzioni Locali, che dispone “…i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni“.
Pertanto, in detti Comuni (come sopra individuati) sorge il problema da un lato di poter sfruttare detta norma ed assumere personale non dirigenziale a tempo determinato per gli scopi suddetti e dall’altro il rispetto del diritto di prelazione dei dipendenti dell’ente a tempo parziale in caso di nuove assunzioni e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in full time (anche soltanto per il periodo corrispondente alla durata degli instaurandi rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato).
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2. La giurisprudenza

Si premette che, nella fattispecie che ci occupa,  il diritto di precedenza dei lavoratori part time alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in full time non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto (vd Cass., sez. lavoro, n.30840/2022).
Ed infatti, le Sezioni Unite della S.C., sentenza n. 27439/2017, dopo aver precisato che il diritto soggettivo alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce automaticamente dal mero avvio di una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno, ha elencato specifici presupposti.
1)L’ente pubblico–datore di lavoro deve preliminarmente indviduare nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part time la cui trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento della spesa di personale con riferimento (vd. Dlgs n. 165 del 2001, art. 6 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557-quater) e non creare posizioni soprannumerarie;
b)L’ente deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part time potenzialmente interessati e prendere in considerazione le eventuali domande di “trasformazione” del proprio rapporto di lavoro;
c)L’ente deve esercitare il suddetto potere – che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento – in modo non arbitrario trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell’Amministrazione oltrechè condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost. (vd Corte Costituzionale sentenza n. 224 del 2013);
d)L’Ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l’onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part time, anche se negative;
e)La procedura assunzionale deve riguardare l’espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ciò sia per ragioni organizzative sia per evitare che questo speciale diritto si traduca in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time (vd. D.Lgs. n. 61/2000, ex art. 4,comma 1 e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 7);
f) in altri termini, non si deve trattare dell’avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.

3. Conclusione

Ma, allora, quale arma ha a disposizione il lavoratore part time contro un datore inottemperante al rispetto della suddetta normativa sul diritto di prelazione?
Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno finalizzato al riconoscimento di una “chance” lavorativa persa e la lesione della professionalità acquisita con l’esperienza lavorativa prestata (certamente da più di tre anni) nell’ente stesso.in ordine al quale sarà il giudice, qualora lo riconosca, a quantificarne l’importo nonchè il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi a causa degli illegittimi atti e fatti posti in essere dal datore di lavoro.
La cui giursidizione, come stabilito dalla S.C., è del Giudice ordinario (trattandosi di una lesione del diritto soggettivo del lavoratore part time).

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La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.

Valentina Bellomo

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