La legge sul diritto d’autore in Italia

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Il diritto d’autore italiano è la branca dell’ordinamento giuridico che disciplina il diritto d’autore, vale a dire, l’attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un’opera dell’ingegno di carattere creativo – sociale, con l’effetto di riservargli diritti morali ed economici.
 È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile.
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Indice

1. Le origini

Durante il ventennio fascista erano in vigore disposizioni come la Legge 18 marzo 1926 n. 562 che converte in legge il Regio Decreto Legge del 7 novembre 1925 n. 1950 “Disposizioni sul diritto d’autore”, la Legge 17 giugno 1937-XV n. 1251 e la Legge 2 giugno 1939-XVII n. 739, successivamente la materia venne ad essere regolata in modo organico dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633.
 Al momento della sua emanazione, la norma era conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886.
Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell’Unione Europea, a parte l’adeguamento il dettato successivamente alla nascita della Repubblica Italiana.
Ad esempio in relazione alla tutela giuridica del software venne data dall’emanazione del Decreto Legislativo 518 del 29 dicembre 1992 n. 518 ha modificato la normativa sul diritto d’autore italiano e ha introdotto ulteriori disposizioni al fine di contrastare la pirateria e la contraffazione via internet. 
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FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. Le opere tutelate

A individuare le opere protette dal diritto d’autore sono gli articoli 1-5 della legge n. 633/1941, i quali fanno rientrare nella tutela le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, indipendentemente dal modo e dalla forma di espressione.
 Possono essere oggetto di diritti non esclusivamente i beni che appartengono alle res esistenti in natura, ma anche i beni immateriali, vale a dire, quei beni giuridici caratterizzati dall’incorporeità. In essi ricorrono due profili:
 ·         intellettualità: il bene materiale è una creazione di natura intellettuale
·         riproducibilità: la creazione intellettuale deve essere idonea a essere riprodotta in un numero indefinito di esemplari concreti.
 Sono individuabili due schemi attraverso i quali l’ordinamento procede all’individuazione e alla tutela dei beni immateriali:
 ·         lo schema del diritto d’autore: fa perno sulla paternità della creazione intellettuale e si articola in diritto morale e diritto patrimoniale
·         lo schema della brevettazione: fa perno sull’idoneità della creazione a essere sfruttata economicamente.
 Lo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato la seconda metà del XX secolo ha progressivamente portato all’individuazione di altri beni immateriali, come i software e le banche di dati.
A questi ultimi è stata estesa la tutela e, in virtù della tassatività dell’elencazione dei generi contenuta nell’articolo 1, la norma è stata aggiornata.
 L’articolo 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette che appartengono:
 ·         alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale
·         alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un’opera originale in sé
·         alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
·         all’architettura: disegni e opere dell’architettura, opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
·         al teatro: opere coreografiche e pantomimiche, la traccia delle quali sia fissata in qualche modo (per iscritto o altrimenti)
·          alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro
·          alla fotografia: opere fotografiche o espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
·         ai software: programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché risultato di una creazione intellettuale originale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (direttiva 91/250/CEE)
·         alle basi di dati: intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto (direttiva 96/9/CE)
·         alle opere di disegno tecnico: opere di disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
 L’articolo 4 è così formulato:
 Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
 La traduzione, quale elaborazione di un’opera dell’ingegno, è oggetto di una tutela giuridica speciale e autonoma, facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all’autore dell’opera: si parla dunque di diritto d’autore del traduttore.
 La Legge sul diritto d’autore, come indicato nell’articoli 5, non si applica ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane sia straniere.

3. Le collaborazioni creative

Nel caso di opere create da più persone talvolta risulta difficile capire chi sia l’autore e come si regolino i rapporti tra i diversi coautori.
Esistono diverse tipologie di opere che derivano da una collaborazione creativa:
Opere creative semplici e Opere creative complesse.
Opere creative semplici
Sono le opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, ovvero dove non è possibile distinguere il lavoro di ogni singolo autore (ad esempio un libro scritto a quattro mani).
In mancanza di un accordo scritto, l’articolo 10 sancisce che il diritto d’autore spetta in parti uguali agli autori dell’opera.
La pubblicazione, la modificazione o un’altra utilizzazione devono essere decise dagli autori e sono diritti esclusivi degli autori, ma in caso di ingiustificato rifiuto, possono essere autorizzate dall’autorità giudiziaria.
Opere creative complesse
Sono le opere che presentano un contributo creativo distinguibile e scindibile da parte dei diversi autori.
Possiamo distinguere le opere complesse in:
 Elaborazioni creative, Opere composte, Opere collettive e  Casi particolari

4. Il soggetto del diritto d’autore

In genere si identifica come soggetto del diritto d’autore la persona fisica che ha creato l’opera.
 Articolo 8 della L. 633/41
 È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero

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5. I diritti dell’autore

Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il codice civile identifica in una “particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Il diritto d’autore può essere definito come un diritto nel diritto perché legato al bene costituzionale libertà di espressione con un generale richiamo al principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.).
 E’ dall’atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina, non c’è nessun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell’opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva), come si può leggere nell’articolo 5.2 della Convenzione Universale di Berna. Queste forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).
 L’autore ha la facoltà di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo.
Questa facoltà deriva dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
Quello che il diritto d’autore riconosce al creatore di un’opera sono anziché una serie di facoltà esclusive, per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria ope.
La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:
 ·         pubblicazione (art. 12)
·         riproduzione (art. 13)
·          trascrizione (art. 14)
·          Esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15)
·          comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa Internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand) (art.16)
·         distribuzione (art. 17)
·         traduzione e/o elaborazione (art.18)
vendita noleggio e prestito. (art. 18-bis)
 I predetti diritti sono indipendenti l’uno dall’altro.
L’esercizio di uno non esclude l’esercizio degli altri.
Sono diritti relativi all’opera sia nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.
 Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica.
Il primo è strettamente legato alla persona dell’autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell’autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta lo può cedere o nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.

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