La Corte dei conti europea

La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall’Unione,nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.

Indice

1. Gli artt.287 e 322 co.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue)

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’Unione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all’Unione.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia,pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessarie all’espletamento delle sue funzioni.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale.
Questa è trasmessa alle altre istituzioni dell’Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell’Unione.
Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio (art.287 TFUE).
 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:
le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’ese cuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
le regole che organizzano il controllo della esponsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili (art.322 co.1 TFUE).
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2. Nascita, organizzazione e funzioni.

Quando fu costituita, nel 1957, la Comunità europea, i Trattati istitutivi non avevano previsto la Corte dei conti tra le Istituzioni comunitarie e affidavano l’attività di controllo delle entrate e delle uscite della Comunità ad una Commissione di controllo (art. 206 Tr. Cee). Quest’ultima verrà sostituita, nel 1975, dalla Corte dei conti, in forza del Trattato di Bruxelles ,essendosi avvertita l’esigenza di assicurare piena trasparenza ai conti della Comunità, in vista dell’estensione dei poteri del Parlamento europeo sul bilancio e del trasferimento del finanziamento comunitario alle risorse proprie dell’Unione (RUFFO).E nacque e cominciò ad entrare in azione ufficialmente nel 1977.Più in particolare andava a sostituire sia la Commissione di Controllo per la Cee e la Ceea e sia il Revisore dei Conti per la Ceca (CORTESE PINTO).
Nel 1992 con il Trattato di Maastricht, ai sensi dell’art. 4, fu elevata al rango di Istituzione comunitaria (RUF
FO).
Nel progredire storico l’Ordinamento sovrazionale doveva fare passi in avanti e in seno alla nuova autonomia finanziaria cominciava a nascere l’esigenza della funzione di controllo esterna ed indipendente posta in idonea posizione istituzionale.
E’ chiaro, quindi, che la creazione della Corte dei Conti europea significava inficiare ab origine la posizione ed il funzionamento sia della Commissione di Controllo che del Revisore dei Conti.
  Oltremodo esaustivi nella loro propria elaborazione abbiamo visto al n.1 che precede,e per quanto qui ci occupa, le principali disposizioni sulla Corte dei Conti europea e che di certo non sono le uniche.
Dotata,come si può ben vedere più sopra di funzioni di controllo esterno e consultive,la Corte dei Conti eutropea è una delle sette Istituzioni dell’Unione europea.
E’ organo collegiale composto da ventisette membri,uno per ogni Stato membro.
Tutti i membri poi eleggono nel proprio seno un Presidente.
Le vicende di status dei membri della Corte dei Conti europea sono previste da una precisa disposizione (art.286 TFUE).
I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte,nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.
 Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni (art.286 co.1 e 3 TFUE).
Così la Corte dei Conti europea assicura il controllo dei conti dell’Unione europea ed è Istituzione pienamente indipendente (art.285 TFUE).
Trattasi di funzione di controllo esterno,indipendente e neutrale e di attività di consulenza.
La Corte dei Conti europea è divisa in sezioni interne ed è diretta da un Presidente.
Partecipa e collabora inoltre con l’Olaf – Ufficio europeo per la lotta antifrode – e con le Isc – le Istituzioni nazionali superiori di controllo nonché con le Organizzazioni internazionali pertinenti:l’Intosai – Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo – e l’Eurosai – Organizzazione europea delle Istituzioni superiori di controllo.Come visto in parte nelle disposizioni che precedono al paragrafo n.1.
La Corte, ancora, può effettuare controlli anche in loco pressdo gli Stati membri.
 La pubblica funzione di controllo della Corte dei Conti europea si risolve in una generale verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione europea e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio europeo.
 I tipi di audit sono:
i controlli di gestione sull’efficacia, efficienza e e conomicità delle politiche e dei programmi dell’UE. Questi audit si concentrano sul rapporto costi/benefici e riguardano aspetti specifici di gestione o di bilancio. Sono selezionati sulla base di criteri come l’interesse pubblico, il potenziale di miglioramento, il rischio di una cattiva performance o il rischio di irregolarità;
gli audit finanziari e di conformità sull’affidabilità dei conti annuali e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (perlopiù ai fini della dichiarazione di affidabilità) nonché valutazioni intese ad accertare se i sistemi e le operazioni in specifici settori di bilancio siano conformi alle norme che li disciplinano.
L’obbligo di relazione che di conseguenza incombe sulla Corte si sostanzia in: relazioni annuali, che contengono principalmente i risultati degli audit finanziari e di conformità concernenti il bilancio dell’UE e i Fondi europei di sviluppo, ma anche aspetti relativi alla performance e alla gestione di bilancio nonchè relazioni specifiche e relazioni speciali che possono riguardare rispettivamente determinati organi e determinati settori d’intervento (CORTE DEI CONTI EUROPEA).
E non sono le uniche pubblicazioni della Corte.
Quanto,infine,all’attività consultiva,con le ipotesi riportate all’inizio al paragrafo n.1 art.322 co.1 Tfue.pure il comma 4 dell’art.287 Tfue parla di consulenza;e.quindi,c’è da dire che negli altri casi i pareri divengono  del pari obbligatori se comportano un impatto finanziario significativo.
 

Roberto Nunziante-Cesaro

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