La riforma Cartabia è intervenuta anche su alcune delle norme del codice di procedura penale che riguardano i soggetti processuali.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere quali regole processuali, tra quelle che riguardano la parte civile, sono state interessate da questa riforma.
Per approfondimenti: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. Le modifiche apportate all’art. 78 c.p.p.
Un primo intervento si registra in relazione all’art. 78 cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina la formalità della costituzione di parte civile.
In particolare, con il d.lgs., 10/10/2022, n. 150, si è, da un lato, emendato il primo comma, dall’altro, inserito un ulteriore comma, vale a dire il comma 1-bis.
Ebbene, incominciando dal primo comma, l’art. 5, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 dispone che “dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»”.
Tal che ne discende che, se prima era sufficiente che, nella dichiarazione di costituzione di parte civile, fosse contenuta, a pena di inammissibilità, unitamente ad altri requisiti non “toccati” dalla riforma Cartabia, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, adesso, invece, è altresì richiesto che questa domanda sia proposta unicamente agli effetti civili.
Ad avviso dello scrivente, dunque, la domanda deve mettere chiaramente in evidenza le ragioni per cui, a seguito del reato commesso, siano derivati danni a carico della vittima, con la ulteriore precisazione riguardante in cosa essi consistono anche se, ad avviso di chi scrive, la loro quantificazione non è necessaria in questa fase processuale.
Difatti, ben può la parte civile fornire prova del quantum risarcitorio anche nella fase dibattimentale, fermo restando che ciò non rappresenta per tale parte un obbligo dal momento che, essendo previsto che il “giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile” (art. 539, co. 1, cod. proc. pen.), va da sé che non è richiesto che il danno sia liquidato per forza di cose nel processo penale, dato che esso, come appena visto, può essere determinato anche in sede civile.
Precisato ciò, la seconda modifica, che riguarda l’art. 78 cod. proc. pen., come già accennato in precedenza, riguarda la previsione di un nuovo comma, cioè il comma 1-bis, introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 150/2022, il quale dispone quanto segue: “Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.
Pertanto, per effetto di questo novum legislativo, è adesso disposto che “la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all’esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte” (così: la relazione illustrativa).
La ratio, che ha indotto il legislatore ad introdurre un precetto normativo di questo genere, è stata quella di “evitare le frequenti ipotesi d’invalidità della costituzione di parte civile dovute alla sottoscrizione e al deposito ovvero alla presenza in udienza del sostituto processuale, delegato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., senza le richieste formalità tra cui la manifestazione di volontà della parte rappresentata – attraverso l’inserimento della sua specifica volontà nelle procure speciali sopra indicate (come detto cumulabili in un unico atto) – ovvero attraverso la presenza personale del soggetto titolare del diritto risarcitorio al momento della costituzione in udienza – come affermato da
Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 91) nei seguenti termini: “Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”.
Operando in tal guisa, si è dunque inciso “sulle formalità di costituzione” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 50).
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2. Le modifiche apportate all’art. 79 c.p.p.
L’art. 79 cod. proc. pen. che, come è risaputo, regolamenta il termine per la costituzione di parte civile, come anche in questo caso già fatto presente in precedenza, è stato anch’esso oggetto di modifiche da parte della riforma Cartabia.
Difatti, tale disposizione legislativa, per effetto di codesta riforma, è stata emendata in relazione a tutti i commi ivi preveduti.
In particolare, l’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 dispone innanzitutto, al numero 1), che “al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall’articolo 554-bis, comma 2»”.
Di conseguenza, se prima era enunciato che la “costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484” cod. proc. pen., è invece adesso disposto che la “costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2”, cod. proc. pen..
Se poi consideriamo il fatto che questi ulteriori termini sono anch’essi preveduti a pena di decadenza, stante quanto preveduto dall’art. 5, co. 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 150/2022 (“al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti»;”), da ciò discende che, per effetto di tale modificazione, il legislatore ha voluto “introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare” (così: la relazione illustrativa), limitando “il momento processuale riservato alla costituzione della parte civile all’interno dell’udienza preliminare, ove prevista” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 92).
L’udienza preliminare, quindi, rappresenta “il momento ultimo per la costituzione del danneggiato come parte civile: nell’intento di «consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova» e di ridurre le tempistiche del dibattimento (Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 21)” (M. GIALUZ, op. cit., p. 50), tenuto conto altresì del fatto che, come appena fatto presente, il secondo comma, nel precisare “che si tratta di termini perentori” (M. GIALUZ, op. cit., p. 50), rende evidente che questi termini, proprio perché preveduti a pena di decadenza, non possono essere prorogati in assenza di una norma di legge che consenta ciò, visto quanto disposto dal comma secondo dell’articolo 173 del codice di procedura penale.
Infine, l’art. 5, co. 1, lett. c), n. 3, d.lgs. n. 150/2022 statuisce che “al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa»;”.
Dunque, se prima era preveduto che se “la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici”, è ora invece disposto quanto segue: “Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici”.
Pertanto, per effetto di questa ulteriore modifica operata sempre in seno all’art. 79 cod. proc. pen., l’accertamento della regolare costituzione delle parti si pone come termine entro oltre il quale è possibile costituirsi parte civile, in perfetta consonanza con quanto (adesso) disposto nel comma primo di questo articolo (già esaminato in precedenza).
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