Riforma Cartabia: modifiche sulla persona offesa nel c.p.p.

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La riforma Cartabia è intervenuta anche su alcune delle norme del codice di procedura penale che riguardano i soggetti processuali.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere quali regole processuali, tra quelle che riguardano la persona offesa, sono state interessate da questa riforma.

Per approfondimenti vedi il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La modifica apportata all’art. 90 c.p.p.


L’art. 5, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022 dispone che “all’articolo 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»;”.
Pertanto, per effetto di questo innesto legislativo, spetta adesso alla persona offesa, la facoltà, e quindi non l’obbligo, di dichiarare o eleggere domicilio fermo restando che, nel caso di dichiarazione, a costui è concessa l’ulteriore facoltà di potere indicare, in luogo di un domicilio “fisico”, una propria pec ovvero un altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Le modifiche apportate all’art. 90-bis c.p.p.


Per quanto invece concerne l’art. 90-bis cod. proc. pen. che, come è noto, regola quali informazioni devono essere fornite alla persona offesa sin dal primo contatto con l’autorità procedente, l’art. 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 dispone quanto segue: “all’articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;»; 2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse; 3) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;»; 4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.»;”.
Orbene, si è ritenuto di porre in essere codeste modificazioni “in modo tale da arricchire il corredo di informazioni che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento” (così: la relazione illustrativa), trattandosi “di un ampliamento del catalogo di informazioni dovute alla persona offesa che si rende opportuno, onde assicurare la coerenza tra le modifiche qui proposte e lo statuto di garanzie informative che l’ordinamento ha assegnato alla persona offesa, recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»” (così: la relazione illustrativa).
“Gli interventi sull’art. 90 bis c.p.p. sono funzionali, in particolare, ad adeguare l’ordinamento al dettato dell’art. 4 §1, lett. B) della Direttiva vittime (che prevede che gli Stati membri abbiano il dovere di dare informazioni in merito alle “procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure) e degli artt. 5 e 6 della medesima direttiva (art. 5, Diritti della vittima al momento della denuncia; art. 6, Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso)” (così: la relazione illustrativa) posto che le “ulteriori informazioni che – con la modifica dell’art. 90 bis c.p.p. – debbono essere indirizzate alla persona offesa sono infatti funzionali: a) a rendere il querelante edotto delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio, esplicitando così la volontà del legislatore di rendere la persona offesa attivamente responsabile rispetto alla propria partecipazione al procedimento penale; b) a rendere il querelante edotto delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone” (così: la relazione illustrativa).


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3. Il “nuovo” art. 90-bis.1. c.p.p.


Infine, l’art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022 statuisce che, “dopo l’articolo 90-bis, è inserito il seguente: «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). – 1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.»”.
Di conseguenza, questa norma giuridica, proprio perché sancisce “che la vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, è informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 317), fa sì che sia riconosciuto anche ad essa, laddove non coincida con la persona offesa, il diritto di essere parte del programma di giustizia riparativa (in tal senso: Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, op. cit., p. 317).

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