Copie atti civili: misure per gestione e conservazione

Sulla G.U. dell’11 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 3 maggio 2023, recante le disposizioni relative alle misure organizzative per l’acquisizione, gestione e conservazione delle copie ex art. 196-septies disp. att. al c.p.c. In merito alla forma degli atti civili, consigliamo il volume: Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi

Indice

1. L’art. 196-septies disp. att. del c.p.c.


Demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’individuazione delle “misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche, delle misure per la gestione e la conservazione delle copie cartacee” e delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo nei casi previsti dall’art. 196-quater, I c. terzo periodo, e IV c., disp. att. c.p.c. In merito alla forma degli atti civili, consigliamo il volume: Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi

FORMATO CARTACEO

Tecniche di redazione degli atti civili

“La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice”. Dalle parole di Calamandrei fino ai nostri giorni, con il recente d.m. 7 agosto 2023, n. 110 sulla chiarezza e sinteticità degli atti, che impone criteri di redazione, limiti di battute e schemi per redigere gli atti giudiziari, il tema della formazione sulla scrittura giuridica acquista sempre maggiore attenzione. Il presente volume vuole fornire una guida pratica alla redazione degli atti giudiziari che spieghi in modo chiaro e comprensibile le regole e le tecniche più efficaci per la redazione degli atti civili con esempi guidati e modelli: dall’atto di citazione alla comparsa di costituzione e risposta, dalla memoria di replica alle convenzioni di negoziazione assistita e tutti i modelli degli atti più frequenti. L’ultima parte è dedicata alle regole di redazione del documento digitale e alle novità del deposito telematico con consigli utili per evitare gli errori più frequenti. Completano il volume pratiche tavole sinottiche e una sezione online contente i modelli, la normativa e la prassi di riferimento. Francesca SassanoAvvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblica- zioni e monografie.

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2. Acquisizione, gestione, conservazione degli atti


Il decreto individua le misure organizzative per l’acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’art. 196-quater, I c., terzo periodo, e IV c., disp. att. c.p.c., nonché delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche.


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3. Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo


Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo ex art. 196-quater disp. att. c.p.c., sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede a effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell’ipotesi di cui al c. IV dell’art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all’acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. Gli atti e i documenti di cui al c. 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo è formato e tenuto secondo le modalità previste dall’art. 36 disp. att. c.p.c., fermo quanto stabilito dall’art.  22, c. 4-bis, Codice dell’amministrazione digitale.

4. Copia di atti depositati con modalità telematiche


La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico tramite accesso al portale dei servizi telematici (istituito ex art. 6 del decreto del Ministro della giustizia n.  44/2011) oppure con istanza   presentata   alla   cancelleria   dell’ufficio giudiziario. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al c. 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all’indirizzo pec dell’istante secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al c. 1 è effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.

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Avv. Biarella Laura

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