Accesso civico generalizzato: no per concorso pubblico

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E’ escluso l’accesso civico generalizzato alle prove scritte di un concorso pubblico.
Per approfondire consigliamo il volume: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 36 del 29-01-2023

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Indice

1. I fatti


Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un comune richiedeva al Garante per la protezione dei dati personali un parere ai sensi del d. lgs. 33/2013 con riferimento ad una richiesta di accesso civico generalizzato, rigettata dal Comune, avente ad oggetto l’ostensione della copia degli elaborati scritti dei candidati promossi all’orale del concordo per Comandante di Polizia locale nonché le domande che erano state fatte in sede di prova orale ai suddetti candidati.
Il Comune aveva soltanto comunicato al richiedente il link dove poter trovare su internet la copia delle domande che erano state fatte all’orale, rigettando invece la richiesta con riferimento all’ostensione delle prove scritte per ragioni legate alla tutela della privacy dei candidati. In particolare, il Comune sosteneva che i compiti scritti non possono essere del tutto anonimizzati e che l’istante non aveva alcun interesse qualificato idoneo a legittimare l’ostensione (in quanto non era stato un candidato del concorso.
L’istante, non soddisfatto del rifiuto manifestato dall’Ente pubblico, aveva presentato una richiesta di riesame al RPCT, chiedendo di ricevere la copia dei compiti scritti oscurata dai nominativi dei tre candidati nonché della relativa valutazione.

2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha ricordato che la questione dell’ostensione della copia di elaborati scritti di concorsi pubblici è stata oggetto di ripetute decisioni del Garante e della giurisprudenza europea e che l’Autorità non ha motivo di discostarsi da tali decisioni.
In particolare, la Corte di giustizia europea ha affermato che il candidato di un esame professionale è una persona fisica che può essere identificata, direttamente tramite il suo nome o indirettamente tramite un numero di identificazione.
Pertanto, le risposte scritte che sono state da questo fornite durante l’esame sono dei veri e propri dati personali. Infatti, il legislatore europeo ha delineato una nozione di “dato personale” molto ampia (cioè “qualsiasi informazione”), non limitata soltanto alle informazioni sensibili o private, ma ricomprendendo ogni tipologia di informazione, sia quelle oggettive, che quelle soggettive, come pareri o valutazioni.
In ragione di ciò, le risposte scritte che ha fornito il candidato di un esame professionale permettono di individuare il livello di conoscenza e di competenza in un dato settore del candidato e i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico nonché l’idoneità del candidato a esercitare l’attività professionale oggetto dell’esame. Inoltre, se le risposte sono state scritte a mano dal candidato, esse permettono anche di fornire informazioni grafologiche sullo stesso.
Infine, il Garante ha ricordato che la legge riconosce il diritto di accesso civico generalizzato ai cittadini, al fine di conoscere dati in possesso della pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli pubblicati, ma sempre nel rispetto dei limiti dati dalla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti come la protezione dei dati personali.


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3. Il Parere del Garante


Sulla base di tali presupposti, il Garante ha affermato che il contenuto delle risposte fornite da un candidato in una prova concorsuale (fra cui anche un compito scritto) riflette il relativo livello di conoscenza e di competenza in un dato settore, nonché i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico, indicando anche molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali (relative, ad esempio, alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione o al carattere della persona), in quanto tale aspetti sono valutabili nella selezione dei partecipanti).
Inoltre, secondo il Garante, bisogna tenere in considerazione anche il fatto che dalla risposta del candidato si può anche capire il modo in cui il candidato pensa e lavora.
Per tali ragioni, il contenuto degli elaborati scritti può rivelare anche informazioni e convinzioni che potrebbero rientrare nella categoria dei dati particolari di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (per esempio, qualora lo svolgimento delle tracce possa implicare la rivelazione di opinioni politiche, convinzioni filosofiche o di altro genere).
La conoscenza di tali informazioni può comportare effetti sui diritti e gli interessi del candidato, perché può incidere sulle sue possibilità di accedere alla professione in questione e in generale può avere ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale del candidato.
Infine, il Garante ha ritenuto che le stesse considerazioni possono essere estese anche al caso in cui l’istante formula la richiesta di accesso ai compiti scritti dei candidati, con l’omissione del nominativo del candidato e della valutazione data dalla commissione esaminatrice.
Infatti, la suddetta soluzione non permette comunque una effettiva anonimizzazione degli elaborati, poiché le informazioni contenute negli elaborati scritti continuerebbero comunque ad essere dei dati personali. Ciò in quanto, l’ente che ha organizzato il concorso, dispone delle informazioni necessarie che gli consentono di identificare i candidati senza difficoltà o dubbio ed in ogni caso un elaborato scritto redatto a mano da un candidato contiene informazioni sulla grafia della persona interessata, che quindi potrebbe essere ugualmente identificata proprio tramite la sua grafia.
Inoltre, il Garante ha aggiunto che le più moderne tecniche e algoritmi disponibili permettono di analizzare lo stile di scrittura (cioè il modo di scrivere) di una persona: in altri termini, detti algoritmi, analizzando testi scritti da una persona, riescono ad a estrarre la metrica, la frequenza dell’utilizzo di una particolare terminologia, la comparsa di schemi grammaticali specifici e il tipo di punteggiatura. Grazie a queste informazioni, poi, è possibile collegare il testo apparentemente anonimo allo stile di scrittura di un autore identificato.
In conclusione, quindi, il Garante ha ritenuto che il Comune ha correttamente rifiutato l’accesso civico alle prove scritte dei candidati al concorso pubblico per l’assegnazione del posto di Comandante della polizia municipale locale, ricordando – tuttavia – che è sempre possibile per chi abbia un interesse qualificato richiedere l’ostensione di detti documenti ai sensi della legge sull’accesso ai documenti amministrativi (che invece si basa su presupposti diversi dalla normativa in materia di accesso civico generalizzato).

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