Esclusione socio moroso in s.p.a. ed s.r.l. e riduzione capitale

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Esclusione del socio moroso nella s.p.a. e nella s.r.l. e riduzione del capitale sociale per morosità.
Volume consigliato in materia di s.r.l.: Società a responsabilità limitata – Manuale e Formulario

Indice

1. Il socio moroso nella s.p.a.: disciplina e iter normativo.


Per “mora del socio” si fa riferimento alla disciplina relativa all’inadempimento del socio di liberare le partecipazioni sociali dallo stesso sottoscritte (in sede di costituzione della società, o anche, eventualmente, a seguito di un aumento a pagamento del capitale sociale).
La disposizione che regola l’iter normativo della mora del socio che «non esegue i pagamenti dovuti»[1] è l’art. 2344 c.c., che ne articola il procedimento come segue:
diffida: l’organo amministrativo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana una diffida a eseguire il versamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione stessa (art. 2344, 1° comma, c.c.): a differenza che nella S.r.l. – in cui la diffida non costituisce messa in mora, dal momento che il socio è già moroso per il fatto dell’inadempimento alla preventiva richiesta da parte degli amministratori (v. infra) -, nella S.p.A. si ha messa in mora alla scadenza del termine fissato al socio inadempiente. In verità, come avviene anche nella S.r.l., l’atto costitutivo può fissare un termine – nell’interesse della società – entro il quale l’organo amministrativo può, anteriormente alla diffida, richiedere al socio il versamento di quanto ancora dovuto;
esecuzione forzata del conferimento: a questo punto, se l’organo amministrativo lo ritiene utile può «promuovere azione per l’esecuzione del conferimento» (art. 2344, 1° comma, c.c.);
offerta delle azioni agli altri soci: se gli amministratori non hanno ritenuto opportuno avviare un adempimento coattivo del versamento di quanto ancora dovuto dal socio moroso, l’organo amministrativo offre le azioni agli altri soci, «in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti» (art. 2344, 1° comma, c.c.). Le azioni sono cioè offerte per un corrispettivo che la norma ha posto quale minimo legale al di sotto del quale l’organo amministrativo – che punta alla massimizzazione del prezzo di vendita delle azioni – non può scendere;
vendita delle azioni a rischio e per conto del socio moroso: «in mancanza di offerte [gli amministratori] possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati» (art. 2344, 1° comma, c.c.). Occorre sottolineare come la vendita delle azioni a rischio e per conto del socio sia una mera facoltà dell’organo amministrativo, e non un obbligo come quello fissato al 3° comma dell’art. 2344 c.c. (v. infra);
esclusione del socio moroso: «qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse» (art. 2344, 2° comma, c.c.). Si tratta di un atto facoltativo, dal momento che l’organo amministrativo può, in alternativa, esercitare la normale azione di inadempimento. Ove così non fosse, il socio viene dichiarato decadutorectius: escluso – dagli amministratori: è l’unica ipotesi di esclusione del socio nella S.p.A. (a differenza che nella S.r.l., alla dichiarazione di decadenza non segue automaticamente la riduzione del capitale sociale). La società imputa quindi a capitale le somme (eventualmente) già riscosse dal socio;
rimessione in circolazione delle azioni del socio escluso: «le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte» (art. 2344, 3° comma, c.c.): la disposizione rappresenta un ultimo tentativo posto in essere dagli amministratori per evitare la riduzione del capitale. La dichiarazione di decadenza non estingue infatti le azioni e non determina di per sé alcuna riduzione del capitale: le azioni in riferimento alle quali il socio è in mora entrano quindi a far parte del patrimonio della società, la quale può rimetterle in circolazione. Ove non sia infatti possibile rimettere in circolazione le azioni, le stesse vanno estinte, con conseguente riduzione del capitale sociale: la società è tenuta, obbligatoriamente, a ridurre il capitale mediante l’annullamento delle azioni invendute.

2. La riduzione del capitale a seguito dell’esclusione del socio moroso


La riduzione del capitale per esclusione del socio moroso viene deliberata dall’assemblea straordinaria soltanto in assenza assoluta di acquirenti: al pari della riduzione del capitale a seguito di revisione della stima ex art. 2343 c.c., la riduzione per morosità del socio è infatti una riduzione senz’altro obbligatoria.
È tuttavia discusso se la riduzione in esame abbia natura reale ovvero nominale.
Parte della dottrina[2] ha sostenuto la tesi della nominalità, dal momento che l’estinzione della partecipazione del socio moroso escluso può esser assimilata a una perdita: non si avrebbe, pertanto, un’effettiva diminuzione del patrimonio della società. Si applicano quindi, gli artt. 2446 e 2447 c.c.
Altra parte della dottrina[3] ha invece sostenuto una tesi “mista”. La riduzione in oggetto sarebbe nominale per quella parte del capitale “scoperta”, ma reale per quella parte già versata.
Prevale in dottrina la tesi per cui la riduzione del capitale per morosità sia reale per un importo pari all’intera partecipazione del socio escluso, e non soltanto a quella parte già versata[4]: la voce “capitale sociale” non indica infatti il capitale versato, ma quello sottoscritto dai soci, sì che vanno intesi come parte del capitale non soltanto i conferimenti già versati, ma anche quelli che il socio ha “promesso”.
A differenza della riduzione reale in generale, la riduzione in esame difetta del presupposto del rimborso dell’apporto al socio (la società trattiene infatti le somme già riscosse).
Fortemente discusso è quindi se alla riduzione del capitale per morosità si possa applicare la disciplina prevista dall’art. 2445 c.c. a tutela dei creditori sociali.
In quanto riduzione obbligatoria, essa può essere immediatamente eseguita: i creditori non possono pertanto fare opposizione, dal momento che l’art. 2445 c.c. fa rifermento soltanto alla riduzione volontaria.
Parte della dottrina[5] ha comunque esteso la tutela ex art. 2445 c.c. – opposizione dei creditori nel termine fissato dal legislatore in 90 giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione del capitale sociale nel registro delle imprese – all’operazione in quanto:
– in generale, non costituisce un assioma l’associazione «obbligatorietà»-«nominalità» per un verso e «volontarietà»-«realità» per altro verso, tant’è vero che si può avere una riduzione per perdite – non rilevanti, ossia inferiori a un terzo del capitale sociale – senz’altro facoltativa (e quindi assolutamente volontaria), ma nominale (è infatti un’operazione che non importa un’effettiva riduzione del patrimonio della società, già diminuito a causa delle perdite);
– in particolare, si individua la ratio del diritto di opposizione dei creditori anteriori nel fatto che la riduzione reale del capitale sociale determina anche una riduzione del patrimonio sociale che può pregiudicare la posizione dei creditori, dal momento che rende meno agevole la realizzazione del loro credito.

3. La posizione del socio decaduto


A norma del 4° comma dell’art. 2344 c.c. il socio moroso «non può esercitare il diritto di voto»: la dottrina prevalente ritiene che sia altresì escluso il diritto di intervento in assemblea in forza dell’argomento della strumentalità del diritto di partecipazione ai lavori assembleari all’esercizio del diritto di voto (arg. ex art. 2370, 1° comma, c.c.).
Si ritiene altresì rilevante l’influenza della partecipazione del socio moroso sui quorum assembleari: si applica pertanto il 3° comma dell’art. 2368 c.c., e le azioni del socio moroso vanno quindi computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Altra questione è quella relativa alla (ammissibilità della) mora parziale: invero, – a differenza che nella S.r.l. – nella S.p.A. il dubbio ha scarsa rilevanza, visto il principio di autonomia delle azioni. Il socio può infatti essere titolare di un pacchetto azionario costituito per una parte da azioni integralmente liberate e per altra parte da azioni il cui versamento non è ancora stato effettuato; non si dubita che il socio parzialmente moroso sia senz’altro legittimato al diritto di voto – e, quindi, al diritto di intervento – limitatamente a quella parte già liberata delle partecipazioni azionarie sottoscritte, sì che la sospensione del diritto di voto non si allarga all’intera partecipazione del socio in mora.

4. Il socio moroso nella s.r.l.: disciplina e iter normativo.


Anche nella S.r.l. è previsto un determinato iter normativo in relazione alla morosità del socio che non ha effettuato il pagamento della quota sottoscritta: la disposizione di riferimento è l’art. 2466 c.c., che ne articola il procedimento come segue:
richiesta da parte dell’organo amministrativo e successiva diffida: «se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso a eseguirlo nel termine di trenta giorni» (art. 2466, 1° comma, c.c.). Dalla norma si intuisce come la vera e propria diffida non costituisce – a differenza che nella S.p.A. – messa in mora del socio, il quale è già moroso per il fatto dell’inadempimento alla (opportuna, e non necessaria) richiesta degli amministratori di effettuare il versamento entro il termine fissato nell’interesse della società;
esecuzione forzata del conferimento: a questo punto, se l’organo amministrativo lo ritiene utile può, esattamente come avviene nella S.p.A., promuovere azione per l’esecuzione del conferimento;
offerta della quota agli altri soci: «[…] gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato» (art. 2466, 2° comma, c.c.).
vendita all’incanto: «in mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto» (art. 2466, 2° comma, c.c.);
esclusione del socio: «se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente» (art. 2466, 3° comma, c.c.). A questo punto l’assemblea dei soci si riunisce per deliberare la riduzione del capitale, riduzione che, nella S.r.l., segue automaticamente alla esclusione del socio: appare, in effetto, un atto “dovuto” da parte dell’assemblea, senza che sia necessaria, come invece avviene nella S.p.A., una preventiva deliberazione, dal momento che l’esclusione del socio è posta in essere direttamente dagli amministratori[6]. Quella del socio moroso è inoltre una vera e propria ipotesi di esclusione, ulteriore a quelle ex art. 2473-bis c.c. La società trattiene quindi le somme già riscosse dal socio, e le imputa a capitale.

5. La riduzione del capitale per morosità


Alla riduzione del capitale per esclusione del socio moroso si applicano le stesse regole previste con riferimento alla disciplina della riduzione per morosità nella S.p.A.
In particolare, anche con riferimento alla S.r.l. si è discusso sulla natura giuridica della riduzione del capitale per morosità: se nessuno dubita del fatto che sia una riduzione obbligatoria, per un orientamento si tratta di una riduzione reale in quanto il socio moroso è liberato dall’obbligo del conferimento, e la somma versata dal socio moroso vale allora come una vera e propria riservizzazione. Per altro orientamento, avallato anche dalla Cass. n. 1185 del 2020, si tratta di una riduzione “mista”, ossia reale per quella parte versata dal socio e nominale per quella non versata. Prevale tuttavia nella prassi un terzo orientamento, che sottolinea la natura meramente nominale della riduzione in esame: la somma trattenuta dalla società rappresenta quindi a tutti gli effetti una penale (arg. ex art. 1382 c.c.).
Per quest’ultima posizione, si applicano anche alla riduzione per morosità le norme sulla riduzione del capitale per perdite (art. 2482-bis c.c.), e si ritiene che l’operazione sul capitale abbia un’efficacia immediata (si può quindi sùbito modificare lo statuto sociale, dal momento che non è riconosciuto il diritto di opposizione ai creditori).

6. La posizione del socio escluso; la questione della mora parziale nella s.r.l.


Quella formulata dall’art. 2466, 4° comma, c.c. è una norma senz’altro ambigua: «il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci». Occorre, allora, intuire a cosa fa riferimento la norma, se al diritto di intervento in assemblea, inteso nel suo senso più lato, ossia quale effettiva partecipazione del socio ai lavori assembleari[7], o se invece al diritto di voto.
Si è ritenuto preferibile, in dottrina, interpretare la norma nel senso della partecipazione ai lavori assembleari del socio moroso, il quale può intervenire in assemblea, ma non anche votare[8], tra l’altro in forza dell’argomento che l’eventuale esercizio del diritto di voto da parte del socio in mora determinerebbe un conflitto d’interessi.
È fortemente dibattuta con riferimento alla riduzione per esclusione del socio moroso nella S.r.l. la questione della ammissibilità o meno della mora parziale.
Il procedimento in oggetto si applica, infatti, non soltanto in sede di costituzione della società, ma anche quando il socio non esegua i versamenti dovuti in caso di aumento del capitale regolarmente sottoscritto. E, a quanto ritenuto dalla Cass. 1185/2020, «il socio moroso nel versamento dei conferimenti dovuti per l’aumento di capitale non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società»: quindi, «ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento del capitale non onorato».
Ora, quanto affermato dalla Cassazione ha senso soltanto se lo statuto ha previsto l’indivisibilità della quota: a differenza che nella S.p.A. – in cui la mora parziale è senz’altro ammessa a causa della struttura delle azioni -, nelle S.r.l. che non siano qualificate come PMI ai sensi del D.L. 179 del 2012, che – a séguito di una spersonalizzazione/oggettivizzazione della quota – ha significativamente avvicinato la disciplina della “nuova” S.r.l. al modello delle società azionarie -, vige il principio di unicità della quota, in forza del quale la partecipazione del socio è unica – anche se acquistata frazionatamente -, e concorre, insieme alle altre quote, a formare il capitale sociale in base a un criterio necessariamente personale.
A oggi, la prassi continua a fare ricorso alla massima n. 55 del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che è opportuno riferire per esteso:
«il socio di società a responsabilità limitata, già titolare di una partecipazione integralmente liberata, che si renda moroso per i versamenti relativi a un’ulteriore partecipazione successivamente acquisita:
1. subisce ex art. 2466 la vendita della sola partecipazione per la quale è in mora e non di quella integralmente liberata e può essere escluso solo limitatamente alla partecipazione per la quale è in mora;
2. è precluso dal partecipare alle decisioni dei soci limitatamente alla quota per la quale è in mora, mentre può intervenire e votare per la parte integralmente liberata;
3. non può esercitare i particolari diritti amministrativi a lui spettanti ex art. 2468, comma 3, c.c. che siano idonei a influire sui processi decisionali e gestionali della società di competenza dei soci, salvo il caso in cui detti diritti siano direttamente ricollegabili a una partecipazione già integralmente liberata».

In generale, è quindi legittima una riduzione del capitale sociale limitatamente alla parte di quota con riferimento alla quale il socio è in mora, e – in particolare – il socio può legittimamente partecipare ai lavori assembleari, intervenire nella discussione, e concorrere alla delibera attraverso l’esercizio del diritto di voto, per quanto limitato alla partecipazione di cui il socio è titolare dal momento della costituzione della società.

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  1. [1]

    [1] La dottrina ha ritenuto che nelle S.p.A. il socio può esser in mora esclusivamente con riferimento a quei conferimenti in denaro non integralmente versati (arg. ex art. 2342, 3° comma, c.c.): cfr. Genghini – Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, IPSOA, Milano 2022, p. 169. In dottrina non manca chi ritiene legittima un’estensione per analogia della disciplina in esame ai conferimenti in natura (es. evizione da parte della S.p.A. dell’immobile conferito dal socio, perimento del bene, e così via). In argomento cfr. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, UTET, Torino 2009, p. 188, nonché Spolidoro, I conferimenti in danaro, in Trattato delle società per azioni, 1, Torino 2004, p. 274.

  2. [2]

    Trimarchi, Le riduzioni del capitale sociale, IPSOA, Milano 2010, p. 450. In senso contrario Campobasso, Diritto commerciale, cit., p. 194.

  3. [3]

    Busi, S.p.a.-s.r.l. operazioni sul capitale, EGEA, Milano 2004, pp. 412 e ss.

  4. [4]

    Cfr. Genghini – Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, cit., p. 182.

  5. [5]

    In senso contrario Cirianni, Il socio moroso nella spa, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, X, 2016

  6. [6]

    Cfr. CNN Quesito n. 81/2006/I, Esclusione del socio di S.r.l. e riduzione del capitale sociale, (est. Paolini-Ruotolo).

  7. [7]

    Così massima I.B. 24 del Comitato Triveneto dei notai – quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosi.

  8. [8]

    Cfr. massima n. 45 del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato – irrilevanza del socio moroso nel procedimento di adozione delle decisioni dei soci. In argomento si rinvia altresì a CNN Quesito n. 50/2007/I, Quorum costitutivo e deliberativo di S.r.l. e computo delle partecipazioni dei soci morosi (est. Paolini).

Samuele Ricobelli

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