Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII D.lgs. 14/2019) ha riscritto la definizione di sovraindebitamento, individuando le situazioni di particolare esposizione debitoria in cui è opportuno, se non necessario, trovare una soluzione per risollevarsi o una possibile via d’uscita per far ripartire l’attività imprenditoriale. Il sovraindebitamento è quindi “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. Per crisi si intende la situazione del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza si manifesta, invece, con inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND
Indice
1. I soggetti dell’istanza, gli Organismi preposti, le quattro procedure
I consumatori, l’imprenditore agricolo, la c.d. start up innovativa e tutti gli altri soggetti non fallibili, che versano nelle situazioni descritte, possono presentare la richiesta di gestione della crisi agli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata (OCC). Solo, dunque, il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa. I creditori non possono attivarsi al posto del debitore, salvo nel caso della procedura della “Liquidazione controllata”, in cui anche il creditore ha la facoltà di presentare l’istanza (si veda l’art. 268 del nuovo CCII).
Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro ministeriale possono fornire il servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali Organismi (OCC) sono enti terzi, imparziali indipendenti, gestiscono le crisi da eccesso di debito, forniscono informazioni sul sovraindebitamento, valutano le richieste e nominano il Gestore della crisi, che è un esperto scelto dall’istituzione per studiare la situazione e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. Non possono accedere al servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso a una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. Come funziona la procedura? Il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. L’OCC, il Gestore della crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili. Il Gestore analizza la situazione debitoria e rilascia una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può o omologare la proposta oppure rigettare l’istanza. Le procedure di composizione sono quattro a seconda della situazione del debitore. 1) Concordato minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 50% del debito. 2) Ristrutturazione debiti del consumatore: non è necessario il parere favorevole dei creditori; è riservato ai debiti che non riguardano una attività professionale in corso. 3) Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore, che abbia operato con impegno e correttezza, può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte. 4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata. Sul tema, consigliamo il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”
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Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.
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2. I dati statistici della Camera Arbitrale di Milano: cresce del 47% in un anno il ricorso al servizio da parte di imprenditori o ex imprenditori
È attivo presso la Camera Arbitrale di Milano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza-Lodi, Pavia, Varese, iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Questo OCC è stato istituito a fine 2016. Nei primi 3 anni ha registrato una progressiva crescita del numero delle domande depositate: 84 nel 2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all’anno precedente), 263 nel 2019 (+39% rispetto al 2018). Il 2020, anno singolare, ha chiuso con un calo delle istanze depositate del 53%, complice l’intervento della legislazione d’emergenza, che ha di fatto “cristallizzato” le situazioni finanziarie degli operatori economici. E’ stata rilevata nel 2021 una ripresa dell’attività, anche a seguito dell’introduzione delle modifiche normative della legge sul sovraindebitamento. L’andamento del servizio nel 2022, con 193 nuove istanze depositate, resta stabile rispetto all’anno scorso (194 istanze nel 2021). Nella maggior parte dei casi (57%) è un imprenditore a presentare l’istanza. Per la restante parte, invece, si tratta di un consumatore. Negli ultimi anni, CAM ha registrato l’aumento delle imprese o degli ex imprenditori (+47% nell’ultimo anno) che si rivolgono all’OCC per chiedere un aiuto nel risollevare la propria situazione debitoria. Per quanto riguarda i territori più esposti: il 21% delle istanze depositate nel 2022 proviene dal territorio di Monza, il 20% da Milano, il 13% da Como, l’11% da Lecco, il 10% da Pavia, l’8% da Cremona, segue Varese con il 5% e, infine, Busto Arsizio, Lodi e Sondrio ciascuna realtà con il 4%. La procedura più utilizzata (nel 73% dei casi) è quella della Liquidazione controllata del sovraindebitato. Nel 2022 il Servizio OCC di CAM ha gestito un valore economico, tra attivo e passivo, pari a 40 milioni di euro, permettendo così a imprese e persone di esdebitarsi e ai creditori di recuperare in media in 6 anni il 21%. L’OCC svolge, dunque, un importante ruolo di tenuta del territorio: aiuta il consumatore e il piccolo imprenditore a risollevarsi e a trovare una possibile via d’uscita per far ripartire la propria attività, svolgendo così una fondamentale funzione per l’economia e per la società.
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Definito dalle Linee guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed erogato ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982, dell’art. 4 co. 5 e 6 del d.m. 202/2014, e dell’art. 356 CCII.
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