L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/ Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con la risposta n. 321//2023, ha fornito delucidazioni in merito al trattamento fiscale per le prestazioni di natura educativa e didattica, disponendo che l’esenzione IVA prevista per le predette attività non trova applicazione nel caso di mad (messa a disposizione del personale). L’esenzione, invero, trova applicazione solamente nell’ambito dell’insegnamento.
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Indice
1. La normativa di riferimento
L’art. 10 (Operazioni esenti dall’imposta), co. 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: “Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”
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2. Il caso di specie
L’istante, prestatore di servizi, impegnato nello svolgimento di corsi di formazione di inglese, ottiene la fruizione del regime esenzione IVA sulla scorta di quanto disposto dall’art. 10, co. 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -. Il ricorrente espone che sarà impegnato in corsi di lingua presso due diverse società, una (alfa) in possesso dei requisiti di esenzione e una (beta) sprovvista dei predetti requisiti. Dovendo fatturare le prestazioni svolte investe il Fisco chiedendo delucidazioni circa l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 10, co. 1, n. 20, tenendo conto che i corsi verranno fatturati ai discendi dalle relative società.
3. Il ragionamento normativo dell’Amministrazione Finanziaria
L’art. 10, co. 1, n. 20 del DPR n. 633/1972 (cd. Decreto IVA) determina la soggezione del beneficio IVA alla sussistenza di due differenti requisiti, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva. Sicché le prestazioni devono essere:
- Requisito oggettivo: prestazioni di natura educativa dell’infanzia e/o didattica di qualsiasi genere, ivi compresa attività di aggiornamento, formazione professionale;
- Requisito soggettivo: trattasi di servizi erogati da istituti riconosciuti dalle P.P.A.A.
Nel caso in scrutinio, l’istante sulla scorta di vincolante parere tecnico reso dall’USR del Lazio Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate ha ottenuto il regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 20) del DPR n. 633/1972. Giova menzionare che detto regime non ha valenza per ogni attività espletata essendo circoscritto ad attività di natura educativa e didattica, specificatamente, riconosciuta.
Come disposto dall’Amministrazione Finanziaria, il ricorrente dovrà valutare se, sulla scorta di accordi stipulati con gli istituti interessati, la prestazione che espleta nei loro riguardi sia la medesima attività di insegnamento in virtù della quale ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione IVA, ad opera della direzione regionale della Regione Lazio, e non consista, pertanto, in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto (sent. C.Giust. UE 14 giugno 2007 C434/05). In quest’ultima casistica non sussistono i presupposti per l’esenzione IVA in scrutinio poiché la mera messa a disposizione, di personale, dell’istituto destinatario di un docente nelle suddette condizioni non può considerarsi, in quanto tale, come un’attività insita a rientrare nella nozione di insegnamento.
Con riferimento alle prestazioni di insegnamento da espletare in favore degli studenti delle società Alfa e Beta sarebbero esenti dall’imposizione dell’IVA, sulla scorta dell’art. 10, co. 1, n. 20 del DPR n. 633/1972, qualora sussistano due condizioni:
- 1. Sussistono sul ricorrente i presupposti, in diritto e in fatto, riconosciuti dalla Direzione regionale del Lazio;
- 2. Le prestazioni siano medesime a quelle oggetto di riconoscimento e, quindi, non constino nella messa a disposizione di personale docente.
In merito alle prestazioni di insegnamento che la ricorrente fattura ai propri discenti, per ALFA è applicabile l’esenzione IVA, mentre per BETA no.
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