Entro quanto tempo si deve proporre querela per il reato di violazione degli obblighi di custodia di una cosa sottoposta a pignoramento.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 388)
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza di condanna emessa nei confronti di persona accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 388, comma quarto, c.p., per aver omesso di consegnare due veicoli oggetto di pignoramento all’Istituto vendite giudiziarie.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 124 c.p., avendo la Corte di appello erroneamente rigettato l’eccezione di tardività della querela, nell’avere posticipato il termine per la proposizione della querela, in considerazione del tentativo compiuto dal creditore di attivare il fermo dei veicoli ex art. 521-bis comma quarto, c.p.c..
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato atteso che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388 c.p., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode – ai sensi dell’art. 521 bis c.p.c. – dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all’istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla e a utilizzarla (Sez. 6, n. 19412 del 22/4/2016).
Orbene, sebbene vi sia questo orientamento nomofilattico, i giudici di merito avevano ritenuto di non recepire tale impostazione differendo in avanti il termine iniziale per la proposizione della querela, evidenziando come il creditore procedente, informato dell’omessa consegna dei veicoli, aveva sollecitato le forze dell’ordine a procedere al ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c., assumendosi che, che solo dopo l’infruttuosità di tale tentativo, il creditore avrebbe avuto definitiva contezza dell’avvenuta consumazione del reato.
Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, tale tesi non era condivisibile, essendo fondata su un’errata interpretazione del dato normativo.
Gli Ermellini, difatti, osservavano a tal proposito che, se l’art. 521-bis c.p.c. prescrive che, entro il termine di dieci giorni dal pignoramento, il debitore è tenuto a consegnare i beni, adempimento rispetto al quale l’intervento delle forze dell’ordine non è in alcun modo richiamato, il comma 4 della citata norma stabilisce, altresì, che decorso il termine di dieci giorni assegnato al debitore “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto”, trattandosi, in sostanza, di un autonomo potere riconosciuto ex lege all’autorità di polizia e che prescinde da qualsivoglia iniziativa del creditore procedente ma, soprattutto, l’eventuale ritiro della carta di circolazione e consegna del mezzo all’I.V.G. non incide in alcun modo sull’avvenuto perfezionamento del reato derivato dalla mancata ottemperanza all’obbligo di consegna.
In buona sostanza, l’intervento degli organi di polizia è necessariamente successivo alla scadenza del termine per la spontanea consegna del bene pignorato, dovendosi ritenere che il fermo amministrativo del veicolo è un provvedimento avente esclusivo rilievo amministrativo, senza che la sua esecuzione possa incidere in alcun modo sulla commissione del reato.
Quanto detto comportava dunque, per la Corte di legittimità, che la sollecitazione rivolta dal creditore, affinché gli organi di polizia provvedessero ai sensi dell’art. 521-bis, comma 4, c.p.c., è inidoneo a modificare il tempus commissi delicti, nonché la conoscenza effettiva della consumazione del reato.
Gli Ermellini, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, affermavano il principio di diritto per cui il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva e, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell’art. 521-bis, comma 4, c.p.c., trattandosi di provvedimento amministrativo meramente eventuale e, comunque, adottabile solo dopo l’avvenuta consumazione del reato (in tal senso si veda, in motivazione, Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015).
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza era quindi annullata senza rinvio stante la tardività della querela, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
3. Conclusioni
Fermo restando che il “custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516” (art. 388, co. VII, cod. pen.), nella decisione in esame è ivi chiarito entro quanto tempo si deve proporre querela per il reato di violazione degli obblighi di custodia di una cosa sottoposta a pignoramento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva e, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell’art. 521-bis, comma 4, c.p.c., trattandosi di provvedimento amministrativo meramente eventuale e, comunque, adottabile solo dopo l’avvenuta consumazione del reato.
A questo frangente temporale, quindi, si deve fare riferimento per calcolare il tempo entro e non oltre il quale è possibile proporre querela per siffatto reato, a nulla rilevando, come appena visto, il fatto che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell’art. 521-bis, comma 4, c.p.c..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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