Come deve essere redatta la procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 100)
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile un’impugnazione proposta da un legale, quale difensore dei terzi interessati, rilevando la mancanza della necessaria procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso il suddetto decreto i terzi interessati ricorrenti proponevano, un unico motivo di doglianza, ricorso per Cassazione, con il quale deducevano violazione di legge processuale, evidenziando l’esistenza di idonea procura speciale in favore dell’avvocato, allegata ad una memoria difensiva depositata nel corso di un’udienza, precisandosi al contempo che tali procure erano state rilasciate ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. e attribuivano mandato al difensore per tutti i gradi del giudizio.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso summenzionato era reputato fondato.
In particolare, gli Ermellini osservavano prima di tutto, in punto di diritto, che, per consolidata giurisprudenza, la procura speciale di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell’imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell’atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato (in motivazione, Sez. U, n.47239 del 30/10/2014), essendosi in questo senso espressa anche la Sez. 6, nella pronuncia n. 1286 del 12/12/2013, nel senso che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali.
Precisato ciò, era altresì fatto presente che la procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell’art. 100 citato: dal comma 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa», affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006), denotandosi contestualmente che, più recentemente, si è ribadito che la procura, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 dell’11/1/2022).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, la Suprema Corte notava come la procura depositata in atti presentasse tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 100 cod. proc. pen. e, inoltre, fosse espressamente riferita anche ai successivi gradi di giudizio sicché, sempre ad avviso della Corte di legittimità, doveva ritenersi l’erronea dichiarazione di inammissibilità pronunciata sull’asserita carenza di procura.
Di conseguenza, sulla base delle osservazioni sopra svolte, il decreto impugnato – con riguardo alla sola posizione dei terzi interessati odierni ricorrenti – era annullato con rinvio per nuovo giudizio.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere redatta la procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la procura, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta un legale si debba fare rilasciare una procura da parte del terzo interessato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica processuale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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