Opponibilità provvedimento su istanza riabilitazione

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Quando il provvedimento, con cui la Corte di Appello decide sull’istanza di riabilitazione all’esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è opponibile.
(Riferimento normativo: D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 70)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25375 del 4-04-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Catania rigettava un’istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore di fiducia del preposto ricorreva per Cassazione, deducendo vizio di violazione della predetta norma in quanto il Tribunale, ai fini della valutazione del presupposto della buona condotta, a suo avviso, avrebbe dovuto limitarsi a considerare esclusivamente, oltre al tempo decorso, il comportamento dell’istante e l’assenza del compimento di ulteriori comportamenti antisociali


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Per quello che rileva in questa sede, la Cassazione, prima di esaminare il ricorso summenzionato (che venne riqualificato come opposizione e, in quanto tale, comportò la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania), aveva affrontato in via preliminare, ex officio, la questione relativa al rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riabilitazione presentata dall’interessato una volta decorso il termine di legge (a seconda dei casi, tre o cinque anni) dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
Orbene, gli Ermellini osservavano a tal proposito innanzitutto che l’istituto è disciplinato dall’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 che, oltre ad individuarne i presupposti (prova costante ed effettiva di buona condotta), da un punto di vista procedurale, stabilisce che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura, rinviando, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili (art. 70, comma 3, d.lgs. cit.), rilevandosi al contempo che tale rinvio è stato interpretato da un precedente della medesima Cassazione, confermato pure in questa occasione, come riferibile anche all’applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (in quel caso, il Tribunale di sorveglianza, in questo caso la Corte di Appello), nella materia relativa all’istanza di riabilitazione, procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019), e ciò sul presupposto del positivo espletamento della valutazione di compatibilità richiesta dal citato art. 70, comma 3, in carenza dell’emersione di alcuna controindicazione al riguardo.
Per effetto della estensibilità al procedimento in questione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si è, pertanto, ritenuto che tanto nel caso in cui, come nel procedimento di esecuzione, il provvedimento sia stato adottato de plano, quanto nel caso in cui, invece, sia stato irritualmente anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cfr., in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015).
La Suprema Corte, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulava il seguente principio di diritto: Il provvedimento con cui la Corte di Appello decide, de plano o all’esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull’istanza di riabilitazione, all’esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il provvedimento, con cui la Corte di Appello decide sull’istanza di riabilitazione all’esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è opponibile.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il provvedimento con cui la Corte di Appello decide, de plano o all’esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull’istanza di riabilitazione, all’esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte.
Dunque, ove tale provvedimento sia stato emesso de plano o all’esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., la sua impugnazione dovrà avvenire mediante opposizione innanzi alla Corte di Appello.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, di conseguenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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