Compensazione crediti per domanda riconvenzionale banca

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Illegittima la compensazione dei crediti a seguito di domanda riconvenzionale della banca tra rapporti bancari oggetto di riconvenzionale e quello oggetto di azione restitutoria del correntista.
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Tribunale di Ancona -sez. I civ.- sentenza n.1045 del 03-07-2023

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1. Il fatto


La Corte di Appello di Ancona, ha emesso la sentenza non definitiva n.1045/2023 del 03.07.2023 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari intrapreso da una società correntista e suoi fideiussori. Il giudizio aveva ad oggetto un rapporto di conto corrente ed è stata proposta dalla banca domanda riconvenzionale, per saldo debitore da scoperto di c/c e per credito derivante dal mancato rimborso di un mutuo chirografario ed un altro finanziamento.
La Banca, difesa congiuntamente dagli Avv.ti Stefano Moretti e Cristina Mosca del foro di Milano (Studio legale Moretti Mosca) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Manelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.


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2. A seguito di domanda riconvenzionale della banca, è illegittima la compensazione dei crediti tra rapporti bancari differenti rispetto a quello oggetto di azione di restituzione.


Il giudizio di appello nasce dalla sentenza con cui il Tribunale di Macerata, aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla banca per il riconoscimento dei propri crediti derivanti dallo scoperto di un c/c, dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso di un mutuo chirografario e dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso di un altro finanziamento.
Il Tribunale marchigiano aveva disposto la compensazione dei crediti vantati dalla banca per il mutuo chirografario, per il finanziamento ed il credito restitutorio derivante dall’azione intrapresa dalla società correntista e dai suoi fideiussori.
La società cessionaria del credito, proponeva in secondo grado, l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di prime cure e, riguardo ai fideiussori, contestava la compensazione dei crediti con essa disposta; specificamente la compensazione tra il credito vantato per saldi negativi derivanti da due contratti di mutuo ed il credito presunto del c/c rielaborato dal Ctu ed oggetto di petitum dell’azione di restituzione intrapresa dalla società correntista.
La Corte di Appello marchigiana, evocando l’ordinanza n.13418 del 28.04.2022 Cass. Sez. I civ., ha precisato che “solo il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l’azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.”
Viene quindi esplicitamente rilevato dalla Corte che, nel caso di specie, non era stato provato che i fideiussori avessero effettuato i pagamenti indebiti, pertanto ne deriva che essi non siano “titolari di un credito liquido ed esigibile da porre in compensazione giudiziale con il credito coperto da garanzia della Banca, derivante dai contratti di mutuo e prestito chirografario.”
La Corte di Appello di Ancona, ha, così riconosciuto ed ordinato il pagamento, in via solidale con i fideiussori, della somma derivante sia dal mancato rimborso del mutuo, che dal saldo negativo derivante dal mancato rimborso del finanziamento.

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Silvana Mascellaro

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