Furto al supermercato: scriminante stato di necessità (art.54 c.p.)

Allegati

In base a quanto previsto dall’art. 54 del Codice penale, “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 21900 del 22-05-2023

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Indice

1. Stato di necessità: cosa significa?


Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, per il riconoscimento della suddetta scriminante è necessario essere in presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona e, dunque, del requisito dell’assoluta necessità della condotta e di quello dell’inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, come della mancanza di proporzione tra fatto e pericolo.

2. Il furto di beni alimentari


Occorre a tal proposito precisare che – rispetto ad una fattispecie attinente al furto di beni alimentari in un supermercato – la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità “per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”.


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3. La decisione della Corte


Come riportato nella sentenza n. 21900 del 22 maggio 2023, detta scriminante non può essere riconosciuta al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, in quanto “la possibilità di ricorrere all’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona. Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell’uso di cui l’autore dell’impossessamento fa del bene”.
Gli Ermellini ribadiscono che “lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all’art 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell’agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all’alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all’altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un’azione od un’omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell’art. 54 citato lo stato di bisogno attinente all’alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano”.
Dunque, salvo i casi più gravi non differibili, non è possibile l’applicazione della scriminante di cui all’articolo 54 del Codice penale a coloro che, seppur indigenti, rubano generi alimentari.

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Aggiornato alla L. 30/12/2022 n. 199, di conv. con modif. D.L. 31/10/2022 n. 162, l’opera fornisce un inquadramento del D.Lgs. 150/2022, nel tentativo di affrontare e offrire le soluzioni pratiche dei numerosi problemi che un provvedimento di tale portata presenta. Oggetto specifico dell’elaborazione sono le norme che comportano la riforma del sistema sanzionatorio penale, mentre la novella processuale è affidata al corredo di circolari tematiche emesse dal Ministero della Giustizia, riportate in appendice. Per agevolare la lettura, il volume è suddiviso per aree tematiche di intervento, in ciascuna delle quali sono riportati i criteri di delega e le disposizioni oggetto del decreto, unitamente alle corrispondenti disposizioni attuative. Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LLB presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Alice Passacqua

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