L’Ispettorato Nazionale del Lavoro/Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro, con la Nota n. 5056/2023, in ragione delle proibitive condizioni climatiche in atto, fornisce chiarimenti e direttive per tutelare le categorie di lavoratori maggiormente esposte al caldo e conseguenzialmente allo stress termico. L’INL interviene sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in merito all’attività di informazione e prevenzione rivolta ai datori di lavori e ai lavoratori. La finalità è fornire elementi di conoscenza sulle conseguenze delle temperature estreme negli ambienti lavorativi ed evitare situazioni di rischio.
Indice
1. La normativa di riferimento
La normativa di riferimento del rischio da calore rientra nel novero della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008[1], che pone a capo del datore di lavoro, l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione. Ove il datore di lavoro si mostri carente in tal senso, la ripresa delle lavorazioni interessate è condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio. Testualmente la suddetta norma, rubricata “Oggetto della valutazione dei rischi”, dispone che: “1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei (miscele chimiche) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’INAIL e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
2. Organizzazione produttiva e gestione del rischio
L’eccessiva esposizione allo stress termico determina l’incremento del rischio infortunistico. Le categorie maggiormente esposte a tali fenomeni sono i comparti inerenti lo svolgimento di mansioni non occasionali all’aperto, nei settori più a rischio quale: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare. Ulteriori fattori che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento da considerare nelle misure volte a prevenire i rischi del lavoro in condizioni di calore sono:
- sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
- le mansioni svolte;
- le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l’ubicazione del luogo di lavoro;
- la dimensione aziendale;
- le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
In materia di gestione del rischio si segnala l’ordinanza emessa in data 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in merito alla prestazione lavorativa di un rider, ove il giudice di merito, stante l’obbligo generico di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e condanna la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire … un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.
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3. Valutazione del rischio da calore: strumenti e metodologie
Con riferimento all’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella sezione “Microclima”, con informazioni inerenti le strategie e il contrasto allo stress termico e le correlate metodologie di controllo del microclima. L’argomento in scrutinio ha valenza comunitaria e a tal proposito giova richiamare la pubblicazione dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), che fornisce indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente lavorativo, indicando le patologie correlato alle temperature elevate. La guida enuclea metodi pratici, organizzativi e tecnici, atti a limitare e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore.
4. La CIGO per eventi meteo
L’INL conferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di avvalersi della cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Sono considerate elevate le temperature superiori ai 35° centigradi. Nella domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e nella relazione tecnica da allegare alla medesima, l’azienda deve indicare solo le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa specificando la mansione lavorativa da esperire nelle giornate interessate, senza la necessità di produrre attestazioni circa l’entità della temperatura o di allegare bollettini meteo. In linea generale e pertanto indipendentemente dalle condizioni climatiche, la CIGO viene erogata in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale ritenendo la sussistenza di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, dispone la sospensione delle mansioni lavorative fino alla risoluzione delle criticità che pongono dei rischi all’incolumità del personale lavorativo.
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