“Metodo mafioso” in soggetto non associato: configurabilità

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Quando è configurabile la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso” a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis.1)
Per approfondire consigliamo: Compendio di Diritto Penale – Parte speciale

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25175 del 6-04-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame delle misure cautelari, confermava un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città con cui all’indagato era è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una estorsione aggravata anche dall’art. 416 bis.1 cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa del ristretto proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen..
Secondo il ricorrente, infatti, premesso che l’aggravante ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti sempre che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano
ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, costui non era l’esecutore materiale del delitto e, quindi, non avrebbe avuto consapevolezza della condotta posta in essere da altri, tenuto conto altresì del fatto che dalla conversazione intercettata sarebbe emerso che egli poco avesse saputo di consorterie e quant’altro.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo summenzionato era reputato infondato in quanto privo di specificità.
Secondo gli Ermellini, invero, i giudici de libertate avevano correttamente ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., con particolare riguardo a quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso” è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 5/6/2013; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008), fermo restando che tale elemento accidentale del reato non necessita che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso” a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso” è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione al fine di valutare se sia configurabile siffatta circostanza speciale nei confronti di colui che sia extraneus alla consorteria malavitosa mafiosa.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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