Viola la privacy la pubblicazione di un articolo giornalistico con i dati di un minore morto per una malattia e della sua famiglia.
Per approfondire si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy
1. I fatti
I genitori di un bambino deceduto presentavano un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, sostenendo che una testata giornalistica aveva pubblicato nella prima pagina dell’edizione cartacea e sulle locandine del quotidiano nonché nel sito Internet istituzionale due articoli che riportavano la notizia del decesso del figlio, in violazione della normativa in materia di privacy.
In particolare, i reclamanti sostenevano che, oltre alla notizia della morte del figlio e alla pubblicazione della sua bara bianca, erano contenuti all’interno dell’articolo alcune informazioni personali del minore, quali la malattia di cui era affetto, la sua data di nascita, il nome e cognome nonché i dati personali della sorellina di un anno e quelli dei genitori (ivi compresi la residenza e le relative occupazioni di lavoro).
Conseguentemente, i reclamanti chiedevano al garante di vietare alla testata giornalistica di diffondere ulteriormente gli articoli e i dati personali dei soggetti coinvolti nonché di ordinare la rimozione degli URL dove erano visibili gli articoli in questione.
Il garante chiedeva al giornale di prendere posizione sugli addebiti mossi e il giornale rilevava che la notizia della morte del bambino era stata oggetto di una attenta e delicata trattazione negli articoli in questione e che tutta la comunità locale era già informata della notizia ed era a conoscenza dei dati sia del piccolo bambino che della sua famiglia (in quanto conosciuti nel quartiere e in quanto anche il parroco locale aveva già fatto riferimento a tali dati durante la funzione religiosa). In altri termini, secondo il giornale la notizia risultava essere già di dominio pubblico al momento della pubblicazione degli articoli ed era altresì di interesse per la comunità. Sempre a supporto dell’interesse pubblico alla notizia nonché del fatto che i dati in questione fossero già oggetto di conoscenza da parte della comunità, il giornale aggiungeva che anche il funerale si era svolto in forma pubblica in chiesa ed aveva partecipato tutto il quartiere.
In secondo luogo, il giornale si difendeva sostenendo che la notizia era stata segnalata da un parente del bambino, il quale, durante un’intervista, aveva confermato l’accaduto alla redazione e gli aveva fornito i dati necessari per scrivere l’articolo e che in generale i familiari del bambino non avevano espressamente posto un diniego alla pubblicazione di articoli sulla sua morte.
Infine, il giornale precisava che la notizia era stata data nel rispetto della verità e delle persone colpite dalla tragedia e che la notizia, scritta con la massima delicatezza possibile, aveva il fine di “dipingere un ritratto affettuoso di una famiglia colpita da un lutto immane” e di manifestare la partecipazione del giornale e dei suoi lettori al cordoglio dei familiari.
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2. Le valutazioni del Garante
Preliminarmente il Garante ha precisato che i diritti che riguardano i dati personali di soggetti morti, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio alla tutela dei suddetti diritti o da chi agisce per tutelare l’interessato o infine per ragioni familiari meritevoli di protezione. Pertanto, i genitori del bambino deceduto hanno la legittimazione attiva a presentare reclami al garante per tutelare i diritti dell’interessato (cioè del figlio deceduto).
Ciò detto, il garante ha ricordato che i dati particolari (come quelli relativi allo stato di salute) possono essere trattati per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell’interessato, a condizione che vengano rispettate le regole deontologiche richiamate dal codice privacy.
In particolare, detto codice e le richiamate regole deontologiche permettono la diffusione di dati personali per finalità giornalistiche solo se sussiste l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Inoltre, è prevista una tutela rafforzata a favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nella misura in cui è fatto divieto al giornalista di pubblicare i nomi dei suddetti minori e di fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione.
Infine, le richiamate regole deontologiche stabiliscono che il giornalista non può pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico in relazione a malattie gravi o terminali riferibili ad una persona identificata o identificabile.
In aggiunta alle sopra richiamate regole deontologiche, il garante ha precisato altresì che la tutela della dignità di una persona malata e poi deceduta è ancora più rafforzata nel caso in cui si tratti di un minore. Ciò al fine di proteggere anche il suo nucleo familiare e la sua memoria.
In considerazione di ciò, l’interesse pubblico alla pubblicazione dell’informazione deve essere interpretato in modo particolarmente rigoroso.
Pertanto, nel caso di specie, il garante ha ritenuto che la diffusione della generalità del minore e della presunta malattia da cui era affetto non possono ritenersi essenziali.
Inoltre, nel caso di minorenni morti per malattia, va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e dei dati identificativi, a meno che non vi sia il consenso degli aventi diritto.
3. La decisione del Garante
In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il giornale abbia pubblicato gli articoli in questione, violando i sopra esposti principi in materia di privacy, nella misura in cui ha riportato le generalità del minore nonché informazioni sulla presunta causa della morte.
Analogamente, il garante ha ritenuto illecita anche la pubblicazione del nome e dell’età della sorella minore del bambino deceduto, in quanto viola i principi di minimizzazione dei dati e di essenzialità della notizia, non rilevando detti dati sotto il profilo dell’interesse pubblico.
Inoltre, il garante ha ritenuto illecita anche la pubblicazione dei nomi e delle professioni dei genitori, in quanto anch’essa non rilevante sotto il profilo dell’interesse pubblico e eccedente rispetto alla notizia.
Quali sanzioni per le suddette violazioni, il garante ha disposto, da un lato, il divieto a carico del giornale di ogni ulteriore trattamento dei dati di cui sopra e, dall’altro lato, ha comminato una sanzione pecuniaria a carico del titolare del trattamento quantificata – tenendo conto delle circostanze aggravanti (quali la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta del contravventore, nonché del numero dei soggetti interessati lesi da detta condotta e della categoria dei dati personali violati) e di quelle attenuanti (fra le quali, le finalità perseguite dal titolare e i suoi intenti, nonché l’adozione di misure volte a attenuare il danno) in euro 30.000 (trentamila).
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