La Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 6 luglio 2023 n. 19129, si sono espresse sulla efficacia probatoria della valutazione espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera per la dimostrazione del nesso causale tra emotrasfusione ed insorgenza della patologia.
La Corte ha analizzato la questione di una richiesta di risarcimento di danni per una emotrasfusione avvenuta nel 1998 e scoperta nel 2004 dopo che la Commissione Medica, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 210 del 1992, si era espressa esaminando il nesso causale.
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Indice
1. La Legge n. 210 del 1992
La Legge 210 del 1992 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per i danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
La finalità è, dunque, quello di garantire un indennizzo, a carico dello Stato, ispirato al principio della solidarietà sociale, a vantaggio di coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di “errati” trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti.
L’indennizzo consiste, quindi, in un assegno composto da una somma in applicazione di quanto stabilito dalla tabella B allegata alla legge 177/76 e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
L’art. 4 della Legge n. 210 del 1992 testualmente recita “1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. 3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio”
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2. La sentenza n. 19129 del 06 luglio 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza interlocutoria n. 32077 del 31.10.2022, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa l’utilizzabilità dell’accertamento compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 come mezzo di prova indiscutibile.
In pratica la quaestio juris era se l’accertamento implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il Ministero della Salute, un riconoscimento non bisognoso di prova ulteriore (del nesso causale tra la trasfusione e il contagio) oppure se il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione.
Il Giudice di merito aveva applicato il principio secondo cui perché la valutazione espressa proveniva da un organo dello Stato (ed imputabile allo stesso Ministero) era da considerarsi “fatto indiscutibile e non bisognoso di prova” secondo un principio costante della Corte di Cassazione.
La Sentenza delle S.U. n. 19129/2023, ha quindi chiarito che i verbali delle Commissioni mediche fanno prova ex art. 2700 Cod. Civ dei fatti che la commissione attesti essere avventi in sua presenza o che sono stati compiuti dalla stessa mentre, per quanto riguarda le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice.
Pertanto potrà essere utilizzato come mezzo di prova ma non come prova legale.
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