L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con la risposta n. 349/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti fiscali, escludendo la possibilità di riacquistare gli importi versati dal terzo pignorato sebbene il pagamento sia stato effettuato contro la volontà del debitore.
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Indice
1. La normativa di riferimento, art. 1, co. 196, della l.n. 197/2022
L’art. 1, co. 196 della l.n. 197/2022 [1]testualmente dispone che: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”
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2. Il caso di specie
Nela vicenda in scrutinio arrivata in Cassazione, nelle more il Fisco ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, nei riguardi di una banca, in virtù del rapporto di conto corrente bancario intercorso con la stessa dall’istante avente contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, ottenendo dal ricorrente pignorato il saldo integrale delle somme iscritte a ruolo. Il pagamento, pertanto, – a dire del ricorrente pignorato – è avvenuto contro la sua volontà, sebbene avesse dato alla banca disposizioni di non erogare il versamento. Volto a definire la pendente lite con la procedura prevista dalla Finanziaria 2023 (art. 1, commi 186 – 204, l.n. 197/2022), il contribuente chiede, tramite interpello, al Fisco chiarimenti circa le modalità per la definizione della controversia.
3. Il ragionamento normativo dell’Amministrazione Finanziaria
L’art. 1 della l.n. 197/2022, commi 186-204, disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari dove è parte l’AE o ADM, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione instaurato a seguito di rinvio, dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma). La definizione si perfeziona mediante presentazione di apposita domanda seguita dal saldo dell’importo della controversia, differenziato in riferimento allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Lo scomputo è espressamente ammesso dal co. 196 in riferimento alle somme versate “a qualunque titolo”. Il versamento compiuto dal contribuente pignorato, pertanto, non esclude, teoricamente, la possibilità di definire la controversia essendo le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso. Nessun rilievo assume la circostanza sostenuta dal ricorrente che il pagamento sia stato eseguito contro la volontà del medesimo istante, non assumendo rilevanza alcuna la mera opposizione verbale, dato che la normativa prevede strumenti giuridici appositi volti all’evitare l’attività di riscossione coattiva. Invero, sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 62-bis[2], co. 1, del d.lgs. n. 546/1992[3] “La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Sulla scorta della ricostruzione fattuale, così come esposta dal contribuente, non appare, pertanto, nessun provvedimento di sospensione giudiziale con riferimento alla sentenza di secondo grado sfavorevole impugnata innanzi i giudici della Cassazione.
Pertanto, nel caso di accesso alla definizione agevolata (c.d. “pace fiscale”) dei giudizi tributari e versamento delle somme nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni che regolamentano l’istituto, è impossibile ottenere il ristoro delle somme versate dal terzo pignorato.
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Note
- [1]
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 -.
- [2]
Art. 62-bis, d.lgs. n. 546/1992 rubricato – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione -.
- [3]
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 – Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 -.
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