Indice
Sulla G.U. del 7 agosto è stato pubblicato il Decreto I agosto 2023 del Ministero della Giustizia, recante “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”.
La disciplina
Il decreto disciplina:
· la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall’art. 20, del d.lgs. n. 28/2010, dall’art. 21-bis del d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2015,
· le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta e comunicazioni
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal portale “giustizia.it” mediante le credenziali SPID, CIEId (almeno di livello due) e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica. Ogni istante, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta. Tutte le comunicazioni sono effettuate mediante la piattaforma all’indirizzo pec indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo pec, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
La domanda di attribuzione del credito di imposta
L’istanza deve contenere:
· i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
· il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
· la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
· l’indirizzo pec ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
La domanda viene presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del decreto in parola, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere. Il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del credito di imposta deve essere attestato dalla parte richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000).
Domanda di attribuzione del credito di imposta
In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, oltre a quanto sopra indicato, la domanda contiene:
· il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
· la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
· la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
· l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 149/2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, c. 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
In ipotesi di mancato raggiungimento dell’accordo, oltre a quanto suindicato, la richiesta contiene:
· il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
· la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
· l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 149/2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 28/2010.
Procedure di utilizzo del credito di imposta e cause di revoca
I crediti di imposta riconosciuti sono utilizzabili in compensazione, ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione disciplinata dal decreto, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. I crediti d’imposta in questione non danno luogo a rimborso.
Il credito di imposta viene revocato ove sia accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi emarginati nel decreto in disamina, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento