Come va determinato il superamento della soglia di punibilità indicata dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 316-ter)
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo un’istanza di riesame proposta dall’indagato, annullava il decreto del GIP del Tribunale di Napoli Nord che, a sua volta, aveva disposto ai sensi dell’art. 640 quater c.p., il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata.
In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell’ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod. pen. (ovvero dell’art. 640 bis cod. pen.) in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell’indagato di somme di danaro.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo l’errata qualificazione del fatto contestato all’indagato e la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo procedimentale, oltre ad essere infondato in diritto, laddove il Tribunale cautelare aveva escluso che la condotta dell’indagato potesse integrare il delitto ex art. 640 bis cod. pen., ovvero la più lieve ipotesi di cui all’art. 316 ter cod. pen., richiamandosi la giurisprudenza di legittimità che ravvisa la truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche nell’ipotesi in cui venga ottenuto il versamento da parte dell’INPS dei sussidi previsti per i lavoratori socialmente utili mediante produzione di dichiarazioni false.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato infondato.
In particolare, quanto alla violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti sub 2 (art. 640 bis cod. pen), la censura era reputata generica e, comunque, manifestamente infondata perché, ad avviso della Corte di legittimità, il ricorrente non si era confrontato in termini di puntualità censoria con le argomentazioni spese dall’ordinanza impugnata in ordine all’impossibilità di ravvisare la fattispecie ipotizzata, in luogo di quella ex art. 316 ter cod. pen., rilevante esclusivamente quale illecito amministrativo in ragione degli importi mensilmente corrisposti dall’INPS, inferiori alla soglia di punibilità fissata all’ultimo comma della disposizione, tenuto conto che, invece, la valutazione del Collegio cautelare era aderente ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, essendo quest’ultimo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018; Sez. F., n. 44878 del 6/8/2019), fermo restando che sempre la Cassazione ha, altresì, precisato che il superamento della soglia di punibilità indicata dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava il ricorso proposto inammissibile.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va determinato il superamento della soglia di punibilità indicata dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen..
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 316-ter, co. 2, primo periodo, cod. pen. dispone che quando “la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il superamento della soglia di punibilità indicata da questo articolo integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva.
Da ciò quindi discende che, per comprendere quando si verifichi siffatto superamento, occorre fare riferimento al conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva, e non al conseguimento di contributi conseguiti in frangenti temporali diversi, sommati tra di loro.
Tale provvedimento, pertanto, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando si realizzi questo superamento.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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