Video violenza di Palermo: il Garante interviene sulla diffusione

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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) con la finalità di fermare la diffusione del video relativo allo stupro di Palermo, ha emesso due provvedimenti, con i quali mette in guardia Telegram e coloro che utilizzano la piattaforma sulle conseguenze che la violazione degli stessi avrebbe nei loro confronti.
Per approfondimenti si consiglia il volume: La responsabilità nei nuovi reati informatici 

Indice

1. La vicenda 


La vicenda in questione è relativa allo stupro di gruppo di una diciannovenne avvenuto a Palermo il mese scorso, al quale la scorsa settimana è seguito l’arresto di sette ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 22 anni.
Gli stessi autori dello stupro hanno avuto l’idea di filmare filmato l’atto, e nei giorni scorsi, i media hanno riportato che diverse persone si sono affrettate a ricercare il video sui canali Telegram e, con fare a dir poco morboso, hanno affermato di essere disposte anche a pagare somme di denaro per riuscire a vederlo.
A questo punto è sceso in campo il Garante Privacy, emettendo due provvedimenti urgenti che hanno come destinatari  Telegram e gli utenti della piattaforma, con l’intento di garantire la riservatezza e tutelare la dignità della vittima della violenza sessuale di gruppo che, se il video avesse un’elevata diffusione, potrebbe rischiare di essere identificata.
Come si legge sul sito www.garenteprivacy.it:
“Lo stesso Garante ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali” (art. 734 bis del codice penale).  


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2. L’articolo 734 bis del codice penale


L’articolo 734 bis del codice penale, rubricato “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, recita:
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso(2) è punito con l’arresto da tre a sei mesi”. 
La norma è stata aggiunta dall’articolo 12 della Legge n. 66/1996, modificato dall’articolo 8 della Legge n, 269/1998 e dall’articolo 9 della Legge n. 38/2006.
La divulgazione si considera realizzata anche se dovesse avvenire tra un numero determinato di persone, come ad esempio durante una riunione. 
La disposizione è diretta a tutelare la riservatezza delle persone offese dalla commissione di alcuni gravi reati di natura sessuale. 
Interpretando l’articolo 734 bis del codice penale, si può affermare che le vittime di reati a sfondo sessuale sono tutelate nel codice penale e anche nel codice di procedura penale in modo ampio, a causa delle conseguenze che ledono la sfera psichica e fisica delle persone offese.
La norma in questione contiene una tutela concomitante e successiva alla celebrazione dei relativi processi e, come da contenuto, punisce la divulgazione delle immagini o del nome delle stesse.
Il comportamento che fa scattare il reato, consiste nel mettere a conoscenza di un determinato numero di persone le immagini o la generalità della persona offesa, senza che ci sia il suo consenso, attuando modalità che consentano di poterla identificare.

3. Le conclusioni


In relazione alla punibilità, non fa differenza se il comportamento venga attuato con dolo o con colpa, e non si può esercitare, in funzione scriminante, il diritto di cronaca, perché il divieto, come formulato nella norma, esclude di compiere un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima di reati sessuali e il diritto di informazione della collettività. 

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Alfonso Contaldo, Flaviano Peluso (a cura di), Cecilia Cavaceppi, Francesco Saverio Cavaceppi, Daniela Cavallaro, Raissa Coletti, Alessandra Cortese | Maggioli Editore 2020

Dott.ssa Concas Alessandra

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