Diritto d’accesso ad Internet ed esercizio degli strumenti democratici

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L’avvento di Internet ha rivoluzionato la forma con la quale ciascuno di noi s’interfaccia con il mondo. Si, è vero, un mondo virtuale, ma pur sempre un mondo, ove vengono, in rilievo, diritti e doveri.

Indice

1. Inquadramento della tematica


L’avvento di Internet ha rivoluzionato la forma con la quale ciascuno di noi s’interfaccia con il mondo. Si, è vero, un mondo virtuale, ma pur sempre un mondo, ove vengono, in rilievo, diritti e doveri.
In questa prospettiva, internet deve esser valutato come uno strumento tecnologico che ci consente d’accedere e d’implementare la conoscenza rendendoci, così, per tal via, partecipi dello sviluppo democratico del mondo.
Eppure, allorquando parliamo di renderci partecipi dello sviluppo del mondo, in realtà, affermiamo, in modo cosciente, che vogliamo renderci partecipi anche dello sviluppo delle istituzioni che, nondimeno, di quel mondo virtuale regolato dall’acceso tramite internet, lo rappresentano.
Non può, infatti, sfuggirci un dato saliente, e, cioè, che anche le istituzioni d’un Paese, oramai, agiscono e si rappresentano nel mondo, delle varie piattaforme virtuali, tramite l’uso d’internet. Cosicché, oggi, più che mai, ci troviamo a dover interfacciarci con le diverse istituzioni pubbliche, nelle loro diverse declinazioni ascendenti, dall’ente pubblico più prossimo a noi, come l’A.s.l. ed il comune, piuttosto, che una regione, fino al governo, facendo uso d’internet, dando luogo, così, a quello che vien definito come l’e-government.
E ciò in quanto l’uso della connessione, auspicabile nell’offerta generalizzata della banda larga, consente l’implementazione dell’uso delle tecnologie e, quindi, della possibilità, anche in un’ottica d’economia delle risorse materiali a disposizione dell’apparato statale, pensiamo, in tal direzione, anche soltanto per un momento, alla c.d. dematerializzazione del processo della documentazione amministrativa, di semplificare il rapporto con i consociati e, in special modo, d’accelerare i processi decisionali a monte dei diversi processi amministrativi e politici.
Ora, in ogni Stato, c’è una Legge Fondamentale, quella che potremmo definire la cornice legale del rapporto tra i governanti ed i governati, che riconosce alcuni diritti fondamentali ai consociati che consentono a questi ultimi d’esercitare libertà fondamentali.
Volendoli immaginare come una struttura piramidale, alla base potremmo riconoscere il diritto fondamentale ad esprimere la propria personalità naturale (Art.2 Cost.), sia nelle formazioni sociali riconosciute, come le collettività organizzate, le associazioni, la famiglia, e così via, sia come singolo, e, di poi, il diritto ad esser considerati eguali davanti alla legge (Art.3 Cost.), senza alcuna distinzione per le nostre opinioni politiche, le nostre convinzioni religiose, il nostro orientamento sessuale, la nostra nazionalità, le nostre condizioni economiche e sociali.
E proseguendo, oltre, potremmo ancora collocarvi il diritto ad esprimere il proprio pensiero, orale ovvero scritto che sia (Art.21), il quale, continuando a salire verso il vertice della piramide, rispetto al diritto della libertà di comunicare (Art.15 Cost.), che sia scevro da ogni interferenza esterna, al diritto della libertà di movimento (Art.16 Cost.), declinato anche come libertà di far circolare il capitale umano, al diritto di riunirsi (Art.17 Cost.) e d’associarsi (Art.18 Cost.), salvo le limitazioni poste dalla legge, si pone come lo strumento elettivo tramite cui far valere questi ultimi.
 Ed, allo stesso modo, il diritto d’esprimersi si pone come il veicolo fondamentale per assicurare il diritto all’istruzione (Art. 34 Cost.), il diritto all’iniziativa economica (Art. 41 Cost.) ed il diritto di voto (Art. 48 Cost.), quale strumento, quest’ultimo, per partecipare al processo democratico e decisionale delle istituzioni repubblicane. Ecco, questi poc’anzi enumerati, alcuni del catalogo dei diritti fondamentali.

2. Il diritto all’identità digitale secondo il C.A.D.


Riflettiamo, ancora, sulla considerazione che l’utilizzo d’internet consente, altresì, di sviluppare nuovi diritti, come, per esempio, guardando, per un momento, alla libertà della corrispondenza, al nuovo domicilio digitale, già codificato dal legislatore tramite il Codice dell’Amministrazione Digitale, vale a dire il D.lgs. n.82/2005 (d’ora, in poi, C.A.D.).
Con il detto codice, s’è introdotto (Art. 3, comma uno, C.A.D.) il diritto ad accedere ad internet e, per tal via, non soltanto l’anzidetto domicilio digitale, bensì anche il concetto d’identità digitale. (Art. 3 bis C.A.D.).
Non solo, in un’ottica volta ad assecondare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale politico, il codice in commento ha introdotto il diritto all’uso delle tecnologie, compreso, indi, internet, onde favorire “…ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili…”. (Art.9 C.A.D).
E per giungere a tal obiettivo, il C.A.D. ha introdotto, finanche, il diritto all’alfabetizzazione informatica, ovvero a quello che potremmo definire il diritto alla “cultura informatica”. (Cfr. art. 8 C.A.D.).
Ebbene, questi nuovi diritti, che potremmo definire come “diritti digitali”, nella misura in cui essi possono farsi valere nel modo virtuale del World Wide Web, meglio noto come web, ovvero sui siti istituzionali degli enti nazionali o locali, possono sussumersi, partitamente, nell’alveo degli artt. 14 e 15 Cost. (il diritto alla libertà di domicilio ed alla libertà di corrispondenza), per quanto riguarda il domicilio digitale, dell’art. 2 Cost. (il diritto d’esprimere la propria personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali), per quanto concerne l’identità digitale, dell’art. 48 Cost. (il diritto di voto), relativamente alla partecipazione al processo democratico e politico, ed, infine, dell’art. 34 Cost. (il diritto all’istruzione), come diritto all’istruzione informatica, in vista d’un processo generale d’alfabetizzazione informatica dei cittadini.
Su questa chiave di lettura, i diritti in parola devono esser visti come una proiezione digitale di buona parte dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.
E, così, pensiamo, procedendo, oltre, all’interno di questo catalogo digitale, al diritto d’esprimere la propria opinione (Art. 21 Cost.), al diritto d’associarsi (Art. 18 Cost.) ed al diritto di riunione (Art. 17 Cost.), diritti, questi ultimi, che nella loro proiezione digitale, possono farsi valere sulle piattaforme collettive, come Zoom, per citarne una, ed oltre.
Dunque, riassumendo, alla luce di questa prima riflessione, non possiamo non affermare che internet rappresenta un diritto, assoluto, concreto ed attuale, ad esser connessi, giacché esso è lo strumento per consentire la “proiezione digitale” d’alcuni diritti positivizzati nella nostra Legge Fondamentale.
Ed, allora, possiamo predicare che intanto il diritto a connettersi è tale nella misura in cui esso consente uno sviluppo digitale dei nostri primordiali diritti costituzionali.
Certa la riflessione che precede, par lecito domandarci se “questo nuovo diritto”, se così possiam definirlo, e, cioè, “il diritto ad esser connessi”, debba, in qualche modo, esser positivizzato.


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3. Le proposte di disegno di legge volte ad introdurre il diritto costituzionale ad esser connessi alla rete d’internet.


Sul punto, dobbiamo registrare che sono stati già proposti due disegni di legge costituzionale, volti ad inserire, all’interno della nostra Legge Fondamentale, un nuovo articolo che positivizzi, a livello costituzionale, il diritto a fruire d’internet.
Esaminandogli nel dettaglio, ecco che già nella sedicesima legislatura, fu proposto un disegno di legge costituzionale, portante il N. 2485, presentato al Senato della Repubblica, il cui art. 1 si proponeva d’introdurre, nel corpo della Costituzione, nell’alveo dei diritti fondamentali, dopo l’art. 21, il neo art. 21 bis.
Il nuovo Art. 21 bis avrebbe dovuto stabilire che “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità`, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I.”.
Mette conto evidenziare che, successivamente, e, precisamente, nella diciottesima legislatura, il quattro settembre del 2018, fu presentato, presso la Camera dei deputati, un disegno di legge costituzionale, portante il N. 1136, il cui art.1 si proponeva d’introdurre, nel dettato costituzionale, dopo l’art. 34 Cost., il neo art. 34 bis, rubricato come “Introduzione dell’articolo 34-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet”.
L’articolo 34 bis di nuovo conio avrebbe dovuto stabilire che “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l’accesso alla rete internet come luogo dove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La limitazione di tale diritto può avvenire, con le garanzie stabilite dalla legge, solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. È riconosciuta la neutralità della rete internet. La legge determina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete internet non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale e riconosce la possibilità di utilizzare e di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta”.
Ebbene, alla luce del dettato normativo dei disegni di legge in commento, sovvengono due riflessioni.
Anzitutto, dal tessuto normativo degli anzidetti testi, emerge la consapevolezza del riconoscimento del diritto ad esser connessi come “diritto d’accedere alla rete d’internet”.
Dunque, il diritto di accedere alla rete d’internet vien visto come un diritto fondamentale della persona che consente a quest’ultima di proiettare la propria sfera individuale anche sul piano digitale, in quello spazio virtuale nel quale confluiscono anche i dati personali, sol pensando, ad esempio, al domicilio digitale, ossia uno spazio virtuale dove l’individuo archivia le comunicazioni a lui dirette.
Un luogo, si, certamente, virtuale, dove, tuttavia, come recitava il disegno di legge costituzionale teso ad inserire l’art. 34 bis in Costituzione, il soggetto di diritto esprime la propria “personalità umana”.
Secondariamente, dal testo dei disegni di legge in scrutinio, emerge un richiamo al contenuto precettivo di due articoli della Carta costituzionale, allocati nei principi fondamentali, e precisamente gli articoli 2 e 3, commi uno e due, Cost.
E, difatti, dal testo del disegno di legge costituzionale che era volto ad introdurre l’art.34 bis, si apprende come il diritto ad esser connessi alla rete d’internet sia pertinente alla “personalità umana”, un concetto giuridico, questo appena citato, declinato, similmente, nel comma uno dell’art. 2 Cost., laddove si afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

4. Il diritto ad esser connessi alla rete d’internet come un diritto soggettivo di natura costituzionale


Ne possiamo inferire, indi, che il diritto ad accedere alla rete internet, è un diritto coessenziale allo sviluppo della personalità umana, anche in quello spazio, vuoi virtuale, ove, però, la persona esprime ed amplia lo spettro dei propri diritti fondamentali, che possiamo dar già per positivizzati nella Costituzione, anche nella loro proiezione digitale.
Ed, allora, è assai difficile non cogliere l’intima connessione tra il diritto di accedere alla rete internet ed il diritto all’identità digitale, positivizzato nell’art. 3 bis C.A.D., quest’ultima intesa quale proiezione, nello spazio virtuale, della propria identità personale, già oggetto di tutela costituzionale per via del summenzionato art. 2 Cost.
Una connessione coessenziale tra diritto ad accedere alla rete internet ed il diritto all’identità digitale tanto quanto la necessità d’imporre, da un punto di vista precettivo, delle norme che si sarebbero volute introdurre nel dettato costituzionale, vale a dire gli artt. 21 bis e 34 bis, tramite i disegni di legge dianzi esaminati, l’obbligo per lo Stato di rimuovere ogni ostacolo d’ordine economico e sociale che avrebbe potuto impedire la garanzia del rispetto del pari diritto di tutti i consociati, leggi, se vuoi, anche come di diritto d’eguaglianza, d’accedere alla rete d’internet.
Ed anche su questa riga, non si può non cogliere la simmetria con il dettato costituzionale portato dall’art. 3, commi uno e due, Cost., laddove si afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione (…) di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.
Quindi, alla luce di tal riflessioni, possiamo, di certo, affermare che, oggi, il diritto d’accedere alla rete d’internet sia un diritto fondamentale, attraverso cui poter esprimere, sul piano virtuale d’uno spazio vuoi del domicilio digitale, vuoi dell’economia digitale, la percezione digitale della propria personalità umana.
Una personalità umana che si relaziona anche con i processi di partecipazione democratica, ove il cittadino, ora, più che mai, anche cittadino digitale, è chiamato ad esprimere il voto ricorrendo, finanche, a strumenti digitali che dovrebbero, almeno in ipotesi, scongiurare alterazioni delle manifestazioni volitive degli elettori digitali.
Eppur tuttavia, a fronte della mancata approvazione dei detti disegni di legge costituzionale, sul terreno della presente disamina, rimane una domanda, e, cioè, se il diritto ad esser connessi alla rete d’internet possa trovare, ora, cittadinanza nella Carta costituzionale.
Dallo stesso dettato normativo del secondo dei disegni di legge testé citati, emerge come, invero, in assenza di una modifica del tessuto costituzionale, il diritto ad esser connessi alla rete d’internet potrebbe trovar cittadinanza proprio nell’art. 2 della Costituzione.
L’addentellato normativo cui potrebbe dar cittadinanza l’evocato art. 2 potrebbe esser il riferimento  al diritto inviolabile dell’uomo ad esprimere, nelle formazioni sociali, la personalità dell’individuo, ovvero la personalità umana, e, riguardato sotto questo aspetto, non possiamo non coglier il dato oggettivo che onde poter esprimere quest’ultimo diritto esso sia intimamente connesso con il diritto ad esser connessi alla rete internet.
Ecco, che, allora, parallelamente a quanto accade laddove i supremi consessi giudiziari del nostro ordinamento giuridico, vale a dire la Suprema Corte dei diritti oppure la Corte delle Leggi, siano vocate a concedere cittadinanza costituzionale a nuovi interessi sostanziali ricorrendo, per esempio, ad un’interpretazione c.d. costituzionalmente orientata proprio dell’art. 2 della Costituzione, anche il neo diritto ad esser connessi alla rete d’internet potrebbe, ivi, in quel prezioso dettato normativo, trovare la propria cittadinanza di natura costituzionale.
L’art. 2 della Costituzione, quale espressione della tutela volta a garantire la libertà d’espressione della nostra personalità nelle diverse formazioni sociali, come la famiglia ed altri spazi anche virtuali, deve esser inteso, come in diverse occasioni è stato ricordato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 26972/2008), come una norma aperta orientata, giustappunto, costituzionalmente, a garantire quelle libertà che sono essenziali per esprimere la personalità umana.
E, pertanto, aprendo una breve parentesi, ed attingendo proprio dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili, or, ora, citata, abbiamo avuto modo di registrare come  la giurisprudenza della Suprema Corte abbia riconosciuto la legittimità del risarcimento d’alcune poste del danno non patrimoniale ricorrendo ad una c.d. interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059, C.c., alla luce dell’art. 2 della Cost., statuendo che quest’ultima norma debba considerarsi come una clausola generale tramite cui riconoscere tutela e libertà a quei diritti non  espressamente positivizzati.
Si rammenta come la detta pronuncia, tra l’altro, abbia affermato, in tema d’apertura dell’art. 2 Cost., che “in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”. (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26972 dell’11 novembre del 2008, par. 2.14).
Di tal che, tornando, ora, al tema della nostra disamina, è fuor di dubbio che nuovi interessi siano emersi nella realtà sociale, e, tra essi, l’interesse di poter avvalersi d’uno strumento che consenta d’esprimere e sviluppare, anche sul piano digitale, la personalità umana, conduce, inevitabilmente, a qualificare come un diritto soggettivo perfetto il diritto ad esser connessi ad internet, favorendo, ricorrendo, finanche, a politiche economiche e sociali volte ad abbattere ogni possibile discriminazione, l’accesso a tal strumento a chiunque ne abbia diritto.

5. Conclusioni


La tecnologia ci consente, ormai, d’espandere non soltanto i nostri interessi economici, ma, finanche, di sviluppare la nostra personalità umana. Il ricorso all’impiego d’internet favorisce ed arricchisce, se così possiam dire, la possibilità di esprimere la nostra personalità anche nel mondo digitale. Eppure, ciò che noi esprimiamo in questo mondo, altro non sono che quei diritti che già esercitiamo nel contrapposto mondo fisico.
Sicché, laddove esercitiamo il diritto costituzionale alla libertà della nostra corrispondenza, altro non facciamo che esercitarlo anche nel mondo digitale, ricorrendo a quello spazio definito quale casella di posta elettronica certificata. E, così, via dicendo, per gli altri diritti che si esprimono non più soltanto sul piano del mondo reale, bensì’ anche su quello digitale, come il diritto alla realizzazione della propria personalità umana, il diritto ad esprimere il proprio pensiero, e, per tal via, il diritto ad associarsi ed a riunirsi anche in spazi digitali, proiettati fuori dal mondo fisico, che, anzi, consentono d’estendere la comunicazione dei nostri messaggi potenzialmente ad una serie indefinita di platee.
Pensiamo, ancora, all’uso d’Internet nel campo economico, dove le sue potenzialità appiano senza confini, e non solo, nell’impiego nelle professioni qualificate, come quella forense.
Tutto ciò non può non condurci alla conclusione che il diritto all’utilizzo della rete internet, in particolare il diritto ad esservi connessi, sia da valutare come un diritto soggettivo che dovrebbe assurgere, come i progetti di legge che abbiamo innanzi esaminato ci insegnano, al rango d’un diritto costituzionale.

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Giovanni Stampone

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