Scritti offensivi su Whatsapp: diffamazione o ingiuria?

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Commento a sentenza 27540/2023 sull’elemento distintivo tra il delitto di ingiuria e quello di diffamazione
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n.27540 del 1-03-2023

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Indice

1. Differenze sostanziali tra Ingiuria e Diffamazione


Abrogato dall’art.1, comma 1, lett.c), del D.L.vo del 15 gennaio 2016, n.7, il reato di Ingiuria di cui all’art. 594 c.p. tutelava l’onore/decoro del soggetto attinto dalla condotta delittuosa, inteso come l’insieme delle proprie qualità morali; al che, la diretta presenza della persona offesa al momento dell’evento lesivo rappresentava la conditio sine qua non al fine della sua configurazione.
Tuttavia, nonostante il “depotenziamento” della sanzione penale connessa all’illecito de quo, la summenzionata condotta non è rimasta scevra da tutela, altresì continuando ad avere rilevanza giuridica e a destare conseguenze attese esclusivamente in sede civile, quali:

  • Il risarcimento del danno patito dalla vittima;
  • Una sanzione pecuniaria da 100 euro a 8.000 euro, da pagare in favore dello Stato all’esito della sentenza civile di condanna;

D’altro canto, posto a tutela e garanzia della reputazione del soggetto quale considerazione che la collettività ha dello stesso, il reato di Diffamazione di cui all’art. 595 c.p., continua a restare tra l’alveolo delle norme penali, configurandosi ogniqualvolta l’offesa, volta a ledere la reputazione altrui, avvenga comunicando con più soggetti ed in assenza della persona offesa.


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2. Questione di legittimità: La decisione della Suprema Corte


Il Tribunale dichiarava Tizio responsabile dei reati di cui agli articoli 81, 595, primo e comma 3, 660 c.p., per aver offeso la reputazione di Caio (capo a), e dei reati di cui agli articoli 81, 595, comma 1, 660 c.p., per aver offeso la reputazione di Mevio (capo b); la Corte d’Appello dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’articolo 660 c.p. perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi sette di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado, anche con riguardo alla condanna al risarcimento a favore delle parti civili.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo l’errata applicazione della legge penale poiché la Corte territorialmente competente aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, anziché quello di ingiuria, trascurando come, nel caso di specie, visto il mezzo di propagazione (social network WhatsApp, utilizzato con riferimento al gruppo denominato Delta) dell’offesa, si fosse instaurato quel rapporto diretto tra offensore e offeso che avrebbe consentito a quest’ultimo di interloquire in via immediata con l’offensore, a scopo difensivo.
Pertanto, posto che siffatto reato di diffamazione doveva essere riqualificato ai sensi dell’articolo 594 c.p., e posta anche la depenalizzazione del reato di ingiuria (vd.§ 1), il ricorrente invocava l’assoluzione perché il fatto non era più previsto come reato.
Tuttavia, nel dichiarare l’infondatezza del ricorso, la Suprema Corte statuiva quanto segue:

  1. riguardo all’elemento distintivo tra il delitto di ingiuria e quello di diffamazione, si è affermato che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria;
  2. in difetto di tale immediatezza, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore: nel qual caso, si profila la diversa ipotesi della diffamazione;
  3. si è pertanto ritenuto integrato il delitto di diffamazione e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una “chat” condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito;
  4. nel caso in esame, trattandosi di comunicazione attraverso messaggi rivolti a un gruppo WhatsApp, viene a mancare il requisito dell’immediatezza della comunicazione, erroneamente invocato dal ricorrente;
  5. la Corte territoriale ha quindi operato buon governo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, evidenziando la modalità temporalmente asincrona con cui i diversi componenti di un gruppo WhatsApp possono accedere alla lettura dei messaggi, a dispetto della definizione di tale forma di comunicazione come messaggistica istantanea: tale aggettivo attiene, infatti, all’ordinaria trasmissione immediata del messaggio ma non implica affatto la contestuale ricezione, che dipende da numerosi, variabili fattori (il telefono potrebbe essere spento, potrebbe non essere collegato alla rete etc.).

3. Conclusioni


Appare lapalissiana, come nel caso di specie, che la decisione degli Ermellini sia positivamente “frutto dei nostri tempi”.
Ebbene, se nel corso degli anni molti sono stati i mutamenti sociali e tecnologici in materia di Digital Communication (Whatsapp, Instagram, Facebook etc.) che hanno permesso una comunicazione ed una condivisione tra soggetti molto più smart e veloce, altrettante sono state le modifiche che la norma penale ha subito per tentare di adeguarsi ad essi.
La sentenza in esame, a parere dello scrivente, pone ulteriori basi per la comprensione di un sistema penale che nella maggior parte delle volte risulta, in sede applicativa e per casi analoghi, obsoleto, incerto e che accoglie le novità con non poche difficoltà interpretative: l’operatore del diritto brancola nel buio.
Il concetto di “immediatezza” in risposta al messaggio offensivo su un gruppo whatsapp da parte dell’offeso è un qualcosa che prescinde dalla ricezione dello stesso, poiché il suo semplice ricevimento non implica automaticamente l’averlo concretamente letto in quel preciso momento, cosa che invece, perasincroniadi accesso alla chat, potrebbe fare qualsiasi altro membro del gruppo e prendere preventivamente visione dell’offesa rispetto al destinatario impegnato in altre attività e quindi assente.
Oggigiorno, anche l’elemento tipico “presenza di altri individui”, essenziale per la configurazione del reato di diffamazione, non è più da intendersi come sola manifestazione fisica dei soggetti che assistono all’evento, ma anche come presenza digitale, presenza potenzialmente anche più pericolosa per l’onore della persona offesa.
Si pensi che mentre prima, verosimilmente, l’offesa fosse rivolta verbalmente ed in presenza di un numero più o meno elevato di individui, ora, con la possibilità di condividere contenuti di vita privata sui social network, il bacino di utenza connessa/presente è cresciuto considerevolmente, esponendo di conseguenza la persona offesa a ben maggiore “fame mediatica”.
Si resta fiduciosi, pertanto, in un intervento legislativo atto a chiarire ed introdurre osmoticamente ulteriori fattispecie di reato ben più confacenti e conformi agli standard dell’epoca moderna, eliminando definitivamente questo velo di incertezza che offusca la logica difensiva dell’operatore del diritto in sede di studio dottrinale e processuale.

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Raffaele Della Corte

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