Accesso civico generalizzato: no candidato escluso da concorso

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Il candidato escluso da un concorso pubblico non può esercitare l’accesso civico generalizzato per avere copia delle prove scritte degli altri partecipanti.
Per approfondire si consiglia il volume: Guida operativa a tutte le tipologie di accesso

Garante privacy -Provvedimento n. 177 del 27-04-2023

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Indice

1. I fatti


Il Garante per la protezione dei dati personali riceveva dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un comune la richiesta di fornire un parere con riferimento ad una richiesta di accesso civico generalizzato che era stata rigettata dal Comune.
In particolare, uno dei partecipanti ad un concorso pubblico indetto dall’ente locale per il reclutamento di un istruttore direttivo – assistente sociale aveva richiesto al Comune di ottenere copia di tutti gli elaborati relativi alla seconda prova d’esame in tutti i candidati ammessi alla successiva fase del suddetto concorso pubblico.
Tuttavia, il Comune aveva rifiutato la richiesta di accesso civico, motivando con la necessità di proteggere i dati personali dei candidati. Inoltre, l’ente locale escludeva altresì la possibilità di consegnare all’istante epurati del nominativo dei candidati, in quanto non sarebbe stato possibile comunque escludere la re-identificazione, a posteriori, dei candidati attraverso la conoscenza da parte del richiedente o di soggetti terzi della grafia dei candidati medesimi o comunque durante la comparazione delle grafie.
L’istante, non soddisfatto del rifiuto manifestato dall’Ente pubblico, aveva presentato una richiesta di riesame al RPCT, insistendo nella richiesta di ricevere la copia dei compiti scritti ed evidenziando che dal contenuto degli elaborati richiesti non era possibile ricavare dati sensibili o giudiziari dei candidati.


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2. Le valutazioni del Garante


Esaminata la richiesta di parere del RPCT e la documentazione correlata, il garante ha rilevato che la prova d’esame di cui l’istante aveva richiesto l’accesso civico generalizzato ha ad oggetto la redazione di progetti, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzioni di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazioni di interventi in specifiche materie individuate negli atti della procedura concorsuale.
Ciò rilevato, il Garante ha ricordato che la Corte di giustizia europea ha più volte evidenziato come, per quanto riguarda la nozione di dati personali con riferimento ad una prova d’esame professionale e alle risposte scritte fornite da un candidato durante l’esame professionale, sia pacifico che il candidato è una persona fisica che può essere identificata, direttamente tramite il suo nome, o indirettamente tramite un numero di identificazione.
Inoltre, sempre secondo i giudici europei, affinché un’informazione possa essere qualificata come dato personale ai sensi della normativa privacy, non richiede che tutte le informazioni che consentono di identificare la persona interessata siano in possesso di una sola persona. Infatti, l’uso dell’espressione “qualsiasi informazione”, nell’ambito della definizione della nozione di “dati personali”, permette di attribuire un’accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano “concernenti” la persona interessata.
Pertanto, le risposte scritte che sono state fornite da un candidato durante l’esame sono dei veri e propri dati personali, connesse alla persona del candidato stesso. Ciò in quanto permettono di individuare il livello di conoscenza e di competenza in un dato settore del candidato e i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico nonché l’idoneità del candidato a esercitare l’attività professionale oggetto dell’esame.
Ebbene, l’uso di siffatte informazioni può avere un effetto sui diritti e interessi dell’interessato, in quanto può determinare o influenzare le sue possibilità di accedere alla professione o all’impiego desiderati.
Sul punto, il Garante ha ricordato altresì che la legge riconosce il diritto di accesso civico generalizzato ai cittadini, al fine di conoscere dati in possesso della pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli pubblicati, ma tale diritto deve sempre rispettare i limiti imposti dalla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti come la protezione dei dati personali (ciò anche in considerazione del fatto ch i dati oggetto di ostensione divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli): pertanto, l’ente pubblico deve rifiutare l’accesso se ciò serve per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dell’interessato.

3. Il parere del Garante


In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha dunque ritenuto che il contenuto delle risposte fornite da un candidato in una prova concorsuale riflette il relativo livello di conoscenza e di competenza in un dato settore, nonché i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico, indicando anche molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali (relative, ad esempio, alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione o al carattere della persona). In altri termini, le risposte in una prova concorsuale rispecchiano il modo in cui il candidato pensa e lavora.
Pertanto, l’uso di detti dati può avere un effetto sui diritti e interessi del candidato. Infatti, la conoscenza di tali informazioni può incidere sulle sue possibilità di accedere alla professione in questione e in generale può avere ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale del candidato.
Ciò, anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli altri candidati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei documenti richiesti tramite l’accesso civico e dall’eventuale trattamento da parte di terzi non autorizzati per finalità non conosciute o conoscibili dai soggetti interessati.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto corretto il rifiuto da parte del comune di concedere all’Istante l’accesso civico generalizzato alla copia degli elaborati scritti del concorso pubblico in questione.
Infine, il Garante ha ritenuto che il Comune non poteva accordare neanche un accesso civico parziale all’Istante, mediante consegna di copia dei compiti scritti dei candidati con l’omissione del nominativo del candidato e della relativa valutazione.
Infatti, la suddetta soluzione non permette comunque una effettiva anonimizzazione degli elaborati, poiché, da un lato, le informazioni contenute negli elaborati scritti continuerebbero comunque ad essere dei dati personali e, dall’altro lato, un elaborato scritto redatto a mano da un candidato contiene informazioni sulla grafia della persona interessata.
Pertanto, in primo luogo, il candidato potrebbe essere ugualmente identificabile a posteriori da terzi, tramite la conoscenza o la comparazione della sua grafia.
A tal proposito, il Garante ha ritenuto che l’identificazione dell’interessato – ai sensi della normativa privacy – non è solo la possibilità di recuperare il nome o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità attraverso individuazione, correlabilità e deduzione.
Dall’altro lato, le più moderne tecniche e algoritmi disponibili permettono di analizzare lo stile di scrittura (cioè il modo di scrivere) di una persona e associarlo ad una persona identificata: in altri termini, detti algoritmi, analizzando testi scritti da una persona, riescono ad a estrarre la metrica, la frequenza dell’utilizzo di una particolare terminologia, la comparsa di schemi grammaticali specifici e il tipo di punteggiatura e quindi di collegare il testo apparentemente anonimo allo stile di scrittura di un autore identificato.
In conclusione, il Garante, pur ritenendo che il Comune ha correttamente rifiutato l’accesso civico generalizzato richiesto dall’istante, ha tuttavia ricordato che è sempre possibile per un partecipante ad una procedura concorsuale di chiedere l’ostensione delle prove scritte di detto concorso ai sensi della legge sull’accesso ai documenti amministrativi (qualora egli abbia un interesse qualificato e cioè sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso).

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