La videosorveglianza privata non può inquadrare la strada pubblica

Allegati

E’ illegittimo il sistema di videosorveglianza di una casa che inquadri anche la strada pubblica se non vi è una situazione di rischio effettivo per il proprietario.
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Garante privacy -Provvedimento n. 173 del 27-04-2023

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Indice

1. I fatti


Il nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza trasmetteva al Garante per la protezione dei dati personali un verbale che era stato redatto dai militari a seguito di un controllo effettuato in materia ambientale presso un’area di proprietà privata di un soggetto. Dal suddetto verbale emergeva che, nel corso dell’accertamento, era stato rinvenuto un sistema di video sorveglianza, composto da 11 telecamere posizionate sul muro perimetrale dell’abitazione in questione, tutte funzionanti idonei a rilevare, registrare e conservare le immagini, e che sei delle suddette telecamere riprendevano la strada pubblica.
Preso atto del verbale, il garante inviava una comunicazione al proprietario dell’immobile, con cui gli chiedeva di riferire le misure che lo stesso aveva adottato per conformandosi ai principi in materia di protezione dei dati personali, per quanto riguardava il posizionamento delle telecamere che riprendevano la strada pubblica.
Tuttavia il proprietario dell’immobile non forniva alcun riscontro alla richiesta dell’ufficio, il quale, pertanto, delegava nuovamente la Guardia di Finanza a raccogliere ulteriori elementi nonché a notificare la richiesta di informazioni al proprietario dell’immobile. I militari, quindi, redigevano un nuovo verbale relativo alle nuove operazioni compiute, dal quale risultava che l’impianto di video sorveglianza era stato installato per finalità di sicurezza e tutela della vita privata e che lo stesso, a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione dell’immobile nonché dell’avaria di alcune telecamere dovuta a fenomeni temporaleschi, era stato ridotto soltanto a cinque telecamere (di cui solo quattro funzionanti): di queste telecamere, due riprendevano anche la via comunale adiacente immobile e le limitrofe proprietà confinanti.
In considerazione di ciò, il garante, avviava il procedimento per l’adozione dei relativi provvedimenti nei confronti del proprietario dell’immobile in questione doveva installato il sistema di videosorveglianza.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha ricordato che la normativa in materia di privacy non è applicabile nei casi in cui il trattamento è effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e che si considera tale l’attività effettuata senza che si realizzi una connessione con una attività commerciale o professionale.
Pertanto, le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali non si applicano ai sistemi di videosorveglianza utilizzati dalle persone fisiche nelle aree inerenti il proprio domicilio e le sue pertinenze. Ciò in quanto, i trattamenti di dati personali compiuti attraverso l’uso di detti sistemi di videosorveglianza, rientrano tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Tuttavia tale deroga all’applicazione della normativa privacy è subordinata al fatto che l’ambito di comunicazione dei suddetti dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazione a terzi o diffusione nonché al fatto che il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare, riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale, quali scale, padroni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (quali vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (quali giardini, terrazze, oltre o finestre di pertinenza di terzi).
L’unica eccezione alle suddette condizioni, in assenza delle quali è quindi comunque possibile derogare alla normativa in materia di privacy, riguarda il caso in cui si sia in presenza di situazioni di rischio effettivo a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà adeguatamente motivare e provare con un’idonea documentazione (per esempio mediante denunce, minacce, furti) l’esistenza di dette situazioni di rischio effettivo. In tali casi, il proprietario potrà estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che sono dalla sua esclusiva pertinenza, ma dovrà comunque rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali rinvenibili nelle linee guida in materia di videosorveglianza emanato dal comitato europeo per la protezione dei dati e dal garante italiano.

3. La decisione del Garante


Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati nel corso dell’istruttoria, è emerso che le telecamere riprendono e registrano aree ulteriori rispetto a quelle di pertinenza del proprietario dell’immobile e che non vi sia alcun presupposto che sia idoneo a legittimare la ripresa delle suddette aree ultronee. Ciò in quanto, il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato la ripresa anche di aree ulteriori rispetto a quelle di sua pertinenza.
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta posta in essere dal proprietario dell’immobile in questione violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto contraria al principio di liceità previsto dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali nonché effettuata in assenza di idoneo presupposto di legittimità.
Conseguentemente, il garante, da un lato, ha ingiunto al titolare del trattamento di conformare alla normativa privacy il trattamento dei dati effettuato, con riferimento al posizionamento delle telecamere in modo tale da limitare la ripresa alle aree di sua esclusiva pertinenza; dall’altro lato, ha inflitto al titolare del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria che, tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione (la quale risulta ancora in corso e coinvolge un numero indefinito di interessati) e della circostanza che non vi è stata alcuna partecipazione e cooperazione con l’autorità da parte del titolare del trattamento, ha ritenuto di quantificare nell’importo di euro 400 (quattrocento).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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