La Corte UE fa chiarezza su “rimpatri” e “respingimenti”

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In tema di ripristino di controlli alle frontiere interne, la direttiva “rimpatri” si applica a ogni cittadino di un paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato UE senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, e ciò vale pure se l’interessato sia entrato nel territorio ancor prima di aver attraversato un valico di frontiera ove tali controlli vengono effettuati. Lo ha stabilito la CGUE nella Sentenza sulla causa C-143/22 depositata il 21 settembre 2023.
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Indice

1. Vicenda francese


Alcune associazioni avevano contestato, dinanzi al Consiglio di Stato francese, la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo, sostenendo che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (frontiere interne), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri».

2. Direttiva rimpatri


Per tale direttiva ogni cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.

3. Questione sottoposta alla CGUE


Il Consiglio di Stato ha quindi chiesto lumi alla Corte di giustizia, e più precisamente se, qualora uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, lo stesso possa adottare verso il cittadino di un paese terzo che sia scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, a un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e ove tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento sulla sola base del codice frontiere Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva «rimpatri».


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4. Provvedimento di respingimento


La Corte ha chiarito che un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva «rimpatri», il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento.

5. Quando opera la direttiva «rimpatri»


I giudici europei hanno chiarito che si applica a partire dal momento in cui il cittadino di un paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente in detto territorio senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, e vi si trovi, per l’effetto, in una situazione di soggiorno irregolare. Ciò vale anche se l’interessato sia stato sorpreso a un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. Una persona può infatti essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera.

6. Quando sono ripristinati i controlli


La Corte ha inoltre precisato che solo in via eccezionale la direttiva «rimpatri» consente agli Stati membri di escludere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall’ambito d’applicazione di tale direttiva, chiarendo che se è vero che ciò avviene quando cittadini di paesi terzi sono sottoposti a una decisione di respingimento a una frontiera esterna di uno Stato membro, ciò non vale quando tali cittadini sono sottoposti a una decisione di respingimento a una frontiera interna di uno Stato membro, pure se siano stati ivi ripristinati controlli.

7. Ipotesi di Trattenimento


La Corte ha specificato che gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo, in attesa del suo allontanamento, ove lo stesso rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico, e che essi possono reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati differenti da quelli attinenti alla sola circostanza dell’ingresso irregolare.

8. Arresto e fermo di polizia


A ciò la Corte ha aggiunto che la direttiva «rimpatri» non osta all’arresto o al fermo di polizia di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando risulti sospettato di aver commesso un reato diverso dal mero ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

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Avv. Biarella Laura

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