Il disturbo ai vicini può essere atti persecutori?

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Non può essere ritenuto colpevole per il reato di atti persecutori il condomino che compie atti idonei a cagionare una continua fonte di disturbo, disagio, fastidio nel vicino.
riferimenti normativi: art. 612 – bis c.p.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. V, Sentenza n. 1541 del 17/11/2020
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Corte di Cassazione – sez. pen. I – sentenza n. 39675 del 29- 09-2023

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Indice

1. La vicenda


Una condomina veniva riconosciuta colpevole (dal Tribunale) del delitto di atti persecutori commessi ai danni della sua vicina di casa, abitante nello stesso caseggiato e, conseguentemente, veniva condanna alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, liquidati definitivamente in euro diecimila ciascuna, oltre le spese. La Corte di Appello però ribaltava la decisione di primo grado, assolvendo l’imputata. Tuttavia i giudici di secondo grado non offrivano una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata; di conseguenza la sentenza assolutoria veniva annullata; nel giudizio di rinvio veniva ancora una volta riconosciuta la colpevolezza dell’imputata. I giudicanti criticavano la pronuncia assolutoria (poi annullata) in quanto aveva escluso il perfezionamento del delitto di atti persecutori perché le vittime non avevano lasciato l’appartamento senza tuttavia confrontarsi con quanto osservato dal giudice di primo grado, in relazione ai restanti profili attinenti al mutamento delle abitudini di vita delle persone offese, anche in costanza della loro permanenza nel condominio teatro dei fatti. Il giudice di rinvio rimarcava che i comportamenti descritti, seppure isolatamente non integranti reato, erano stati, nel loro insieme, gravemente invasivi della sfera psichica delle vittime (che avevano cambiato abitazione), per la loro reiterazione ossessiva e per la loro idoneità ad incidere, negativamente, sulla libertà morale dei destinatari, determinando un turbamento psichico dal punto di vista del disagio e dello stato di ansia.

3. La soluzione


La Cassazione ha annullato la decisione del giudice di rinvio. In primo luogo i giudici supremi hanno rilevato una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del grave stato di ansia procurato alle vittime (l’evento). Del resto è emersa documentalmente l’esistenza di numerose reciproche iniziative intraprese in sede giudiziaria anche civile. In tal caso – come ha precisato la Cassazione – incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. In ogni caso i giudici supremi hanno sottolineato che la motivazione offerta dal giudice del rinvio ha descritto un insieme di condotte indicate come idonee a cagionare alle vittima continua fonte di disturbo, disagio, fastidio, piuttosto che quello specifico stato d’ansia grave, anche sotto il profilo della idoneità a compromettere la libertà psichica della persona offesa, che la norma incriminatrice richiede ai fini di integrare il delitto contestato; inoltre non sono stati specificamente descritte le situazioni di pericolo che sarebbero state determinate dall’imputata. La Cassazione infine ha notato che il trasferimento in altra abitazione è stata causata da ragioni diverse rispetto al comportamento reiterato nel tempo attuato dell’imputata.

4. Le riflessioni conclusive


Molto spesso si parla del problema del reato di stalking in condominio quando un condomino comincia a “prendere di mira” il vicino con molestie per poi, progressivamente, passare ad azioni sempre più gravi. Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Cass. pen., sez. III, 03/03/2015, n. 9222). L’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 12/01/2021, n. 8050). In ogni caso si deve tenere che l’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis c.p., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane (Cass. pen., sez. V, 17/11/2020, n. 1541). Così si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. pen., sez. VI, 10/07/2020, n. 23375).

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