L’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello, sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
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Indice
1. La questione: l’omessa pronuncia
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale di Arezzo, rideterminava la pena inflitta all’imputata, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in quella di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per omessa pronuncia sul punto.
Difatti, per la difesa, la Corte di Appello, nella sentenza impugnata, non aveva indicato, neppure implicitamente, le ragioni per le quali non aveva inteso riconoscere alla imputata la sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta in sede di appello. Peraltro, sempre ad avviso del legale, avendo la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche, esprimendo un ampio positivo giudizio sulla personalità dell’imputata, si sarebbe potuto fare luogo ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione del beneficio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., in sede di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020).
A sua volta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, aveva concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo riguardante la mancata considerazione della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
Difatti, una volta preso atto che la sentenza impugnata aveva mancato di esaminare la richiesta proveniente dalla imputata di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la motivazione addotta, per il Supremo Consesso, era priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto, così come, dal percorso argomentativo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità era possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in sede di legittimità, gli Ermellini, a sostegno dell’accoglimento della doglianza succitata, ritenevano applicabile l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cu all’art. 164 cod. pen. (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022).
Alla stregua di ciò, la sentenza impugnata era annullata, limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sul punto.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello, sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un orientamento nomofilattico maggioritario, che l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello, sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cu all’art. 164 cod. pen..
Pur tuttavia, fermo restando che il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione non può che essere positivo in quanto, confermando l’orientamento dominante elaborato in subiecta materia, contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervenissero le Sezioni unite, stante l’esistenza di un filone interpretativo di segno opposto.
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