Quali sono le cause di esclusione della colpevolezza?

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Le cause di esclusione della colpevolezza (definite anche scusanti) influiscono sull’elemento soggettivo del reato e si fondano sulla inesigibilità della condotta lecita in situazioni anomale, tali da impedire all’agente di osservare la legge penale. 
La differenza sostanziale con le cause di giustificazione risiede nel fatto che, se in queste ultime il reato è ritenuto lecito sulla base di un bilanciamento di interessi in conflitto, nelle cause di esclusione della colpevolezza il reato sussiste, ma non può essere punibile in considerazione dell’anormalità della situazione.


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Indice

1. Cause di Caso fortuito o forza maggiore

L’art. 45 c.p. dispone che “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore“.
Il caso fortuito costituisce un fattore per sua natura imprevedibile od inevitabile per il quale non è possibile incolpare il soggetto agente (si pensi a un terremoto o, a livello più individuale, un malore improvviso durante la guida). Rappresenta, per questo motivo, un evento per il quale è impossibile fare delle previsioni certe e dunque non eliminabile con la normale prudenza.
L’onere della prova riguardo all’esistenza di tale caso fortuito è a carico dell’imputato.
La forza maggiore, invece, rappresenta un evento derivante tanto dalla natura quanto dall’uomo che, anche se prevedibile, non può essere evitato a causa del suo tratto caratterizzante: l’irresistibilità.
La Corte di Cassazione ha ben descritto tale scusante sancendo che “sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica” (Cass. sent. n. 23026/2017).

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2. Cause di Costringimento fisico

L’art. 46 c.p. dispone che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza
“.
Il costringimento fisico esclude la possibilità di determinarsi e agire liberamente, in quanto tali poteri sono limitati o cancellati dalla violenza fisica esercitata sul soggetto.
In tal caso, del reato risponderà colui che ha costretto un altro soggetto a commetterlo”.
Il costringimento fisico va tenuto distinto da quello psichico, in quanto, nell’ultimo caso, viene esercitata non una violenza fisica a cui è impossibile resistere, ma una minaccia in grado di ingenerare uno stato di necessità e di indurlo a commettere il fatto per tutelare sé stesso o altri dal pericolo attuale.
Ma, nonostante questa differenza, gli effetti sono analoghi e del reato risponde colui che ha costretto l’autore materiale del reato a commetterlo.

3. Cause di Errore sul fatto

L’errore è inteso come inesatta rappresentazione soggettiva della realtà materiale (errore di fatto) o normativa (errore di diritto).
A norma dell’art. 47 c.p. “l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto
“.
Vi può essere l’ipotesi dell’errore percettivo in cui l’autore non ha, appunto, percepito in modo corretto un dato materiale (classico esempio di scuola è quello del cacciatore che colpisce un’altra persona scambiandola per una preda); ovvero l’ipotesi dell’errore intellettivo in cui l’autore ha percepito correttamente gli elementi reali, ma non ne ha soggettivamente compreso il significato.
La Cassazione ha definito l’errore sul fatto come quello che “cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione” (Cass. sent. n. 1780/2021).

4. Cause di Errore di diritto

L’errore di diritto (o errore sul precetto) invece, si fonda sulla rappresentazione e volontà di un fatto identico a quello previsto dalla norma penale ma che, per errore su questa, il soggetto reputa non penalmente illecito. Considerando, però, quanto disposto dall’art. 5 c.p. “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale“, questo non può essere considerato rilevante nel diritto penale, tranne il caso di ignoranza scusabile o inevitabile.
Viene in aiuto un’importante sentenza della Corte Costituzionale che ha voluto dare risalto alla possibilità che un soggetto non sia in grado, in assoluto, di avere conoscenza della legge che preveda come reato un particolare comportamento.
Infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. (“nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale“) sancendo che “l’effettiva possibilità di conoscere la legge penale è […] ulteriore requisito subiettivo minimo di imputazione, che si ricava dall’intero sistema costituzionale ed in particolare dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost.. Tale requisito viene ad integrare e completare quelli attinenti alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto e consente la valutazione e, pertanto, la rimproverabilità del fatto complessivamente considerato” e che “far sorgere l’obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell’agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e dell’illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all’ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati” (Corte Cost. sent. n. 364/1988).

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